Legittima la SCIA per la somministrazione temporanea.
Illegittime norme regionali limitative degli orari di esercizio delle attività commerciali.
Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), e degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 24, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del citato decreto legislativo, promossi dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, con ricorsi notificati il 29 luglio-3 agosto 2011, il 4-12 agosto 2011 e il 5 agosto 2011, depositati in cancelleria il 5, il 9 e l’11 agosto 2011, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 75, 76, 80 e 82 del registro ricorsi 2011.
Sentenza che dichiara in parte illegittima la Legge Regionale (Regione Lombardia) 27/02/2013, n. 3
Provvedimento di fiscalizzazione dell’illecito edilizio: revoca del sequestro e versamento della somma stabilita dal Comune.
Sviluppo sostenibile. Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico.
Opere eseguite in parziale difformità - Demolizione non realizzabile - Provvedimento c.d. "fiscalizzazione" dell'illecito
La realizzazione di vasche per allevamento ittico, mediante escavazione del terreno, è soggetta al permesso di costruire.
L’acquirente di prodotti destinati al consumo umano ha un obbligo di sicurezza relativamente al prodotto che andrà distribuito su scala industriale.
Impianti fotovoltaici e lottizzazione abusiva.
Sentenza in base alla quale sono vietati tutti i mezzi diretti ad abbattere la fauna selvatica diversi da quelli specificamente ammessi e tutti quegli accessori che il detentore aggiunge all'arma per renderla più offensiva.
Le acque reflue degli studi odontoiatrico privati ritentano nel novero delle acque reflue industriali in quanto provenienti da attività di prestazione di servizi che ne rendono impossibile l'equiparazione con le acque reflue domestiche anche in ragione dell'utilizzazione, nelle attività terapeutiche, di sostanze, quali anestetici e farmaci, estranee alla vita domestica.
Sentenza in merito all'esercizio di una discoteca i cui rumori, in ora notturna, provocano disturbo al riposo delle persone abitanti nell'edificio in cui è ubicato il locale.
Attivazione di contravvenzione di cui all'art. 137, comma 1 d.lgs. 152\06.relativamente all'attività di lavanderia.
La semplice demolizione di un manufatto non integra il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b), in quanto per tale tipo di intervento è sufficiente la denuncia di inizio attività, la cui mancanza costituisce illecito amministrativo.
Complesso alberghiero e mutamento di destinazione d'uso in zona già urbanizzata.
In tema di tutela dei prodotti alimentari, la valutazione in ordine alla responsabilità connessa al rispetto dei requisiti igienico sanitari dei medesimi va effettuata, nelle ipotesi di enti articolati in più unità territoriali autonome, con riferimento alla singola struttura aziendale, e, al suo interno, al preposto ad essa o ad un singolo suo settore, senza necessità della prova specifica di una delega ad hoc conferita a detto preposto da parte del legale rappresentante dell'ente.
Un farmacista è libero di scegliere gli orari anche se ha sottoscritto accordo.