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Amministrazione: Corte costituzionaleCorte costituzionale
Giudizio di illegittimità costituzionale in via incidentale della lettera c-1 dell’allegato B, alla Legge Regionale 2/01/2019, n. 2, recante: “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)”.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - IMU sulla prima casa: indipendentemente dal nucleo
familiare, l’esenzione spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente.
familiare, l’esenzione spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente.
Sentenza che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”.
Bonus bebè a assegno di maternità anche agli stranieri: irragionevole negare adeguata tutela a chi ne ha più bisogno
Sentenza che stabilisce illegittimo l’obbligo di ritorno presso la rimessa prima dell’inizio del nuovo servizio.
Sentenza che fornisce chiarimenti sul termine per l’esercizio delle verifiche.
Restringe ai vertici apicali l’obbligo di mostrare redditi e patrimoni
Sentenza che stabilisce l'illegittimità costituzionale della normativa vigente nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.
I Comuni non possono limitare uso e orari dei videogiochi (slot).
La vendita di farmaci di fascia C è prevista unicamente all'interno di farmacie.
Organizzazione dei servizi farmaceutici.
Sentenza che dichiara in parte illegittima la Legge Regionale (Regione Lombardia) 27/02/2013, n. 3
Legittima la SCIA per la somministrazione temporanea.
In merito alle disposizione di liberalizzazione prevalgono le norme statali.
Illegittime norme regionali limitative degli orari di esercizio delle attività commerciali.
Legittima la disciplina statale sulla liberalizzazione degli orari.
Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), e degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 24, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del citato decreto legislativo, promossi dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, con ricorsi notificati il 29 luglio-3 agosto 2011, il 4-12 agosto 2011 e il 5 agosto 2011, depositati in cancelleria il 5, il 9 e l’11 agosto 2011, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 75, 76, 80 e 82 del registro ricorsi 2011.
Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, e 103 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010).
Legittime le distanze dai luoghi sensibili per le sale giochi.
Sentenza in merito alla legittimità delle distanze imposte dai luoghi sensibili per le sale giochi.
Targhe di studi professionali. Assoggettamento all'imposta. Non sussiste.
Dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006, norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - "phone center"
Natura patrimoniale del COSAP
Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 12 e 13, in combinato disposto con l’art. 11, comma 3; dell’art. 19, comma 2, lettera b), numero 2, e dell’art. 10, comma 1, lettera d), entrambi in relazione all’art. 55, comma 1, lettera b), e all’art. 57, comma 1, lettere a) e b); dell’art. 27, comma 1, lettera e), numero 4, e dell’art. 33 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 16 maggio 2005, depositato in cancelleria il successivo 24 maggio 2005 ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2005.
Annullamento del D.M. 246/99 in accoglimento del ricorso della Provincia Autonoma di Trento.
Sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.
Sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento allo art. 17 della costituzione.
