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Amministrazione: Comune di RosàComune di Rosà
Regolamento edilizio
Regione Veneto
Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia
Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” in materia di paesaggio
Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia
Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza (art. 79 bis L.R. 61/85). Approvazione
"Piano Casa" - Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche.
Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione.
Nuovi criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi comunali e regionali destinati alle chiese e agli altri edifici religiosi.
Nuovi criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi comunali e regionali destinati alle chiese e agli altri edifici religiosi.
Disposizioni per l'applicazione della legislazione urbanistica regionale e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".
Norme per il governo del territorio - piano di assetto per il territorio.
Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione.
Norme per l’assetto e l’uso del territorio
Presidente della Repubblica
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
Stato Italiano
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
Consiglio di Stato
La sentenza ritiene che nella DIA l’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione sorge sin dalla presentazione della denuncia e, pertanto, la quantificazione del relativo debito deve conformarsi alle tariffe vigenti a tale momento, senza che possano assumere rilevanza (ai fini di un eventuale conguaglio) le tariffe approvate nelle more della scadenza del termine assegnato al comune per l’esercizio del potere inibitorio.