D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – Applicazione limiti dell’articolo 4 – Quesito.
Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. – Articolo 71 comma 6 lettera b) – Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Attività di massaggi rivolti al benessere della persona.
Quesito in materia di consumo sul posto per le imprese artigiane.
Ai fini dell’avvio di una attività commerciale nel settore alimentare è considerato requisito valido il diploma di scuola secondaria superiore di “Perito agrario”, considerate le materie oggetto del corso di studio, nonché la capacità di formare figure professionali in grado di occuparsi dell’amministrazione di aziende agrarie e zootecniche curandone sia la fase di produzione che la commercializzazione dei prodotti.
Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. – Articolo 71 comma 6 lettera b) – quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti
alimentari e per la somministraòione di alimenti e bevande – Amministratore unico.
Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. – Articolo 64 – quesito in materia di SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Commercio su aree pubbliche - SCIA e autorizzazioni.
Piccolo imprenditore agricolo - Iscrizione al Registro Imprese.
Quesito in materia di consumo sul posto di prodotti di gastronomia – Occupazione aree pubbliche.
Esercizio dell’attività commerciale al dettaglio in più unità immobiliari confinanti comunicanti tra loro - Quesito.
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - Art. 1, commi 816 e segg. della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Possibilità di gestire disgiuntamente entrata a seconda dei due presupposti impositivi del canone – Quesito.
D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) - Requisiti professionali – Coadiutore in agriturismo – Richiesta parere.
D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettere b) e c) - Requisiti professionali – Diploma di qualifica di operatore di elaborazione dati – Associato in partecipazione presso agriturismo con somministrazione – Richiesta parere.
L’attestato professionale conseguito a seguito della frequenza di un corso autorizzato da una regione ha validità in tutto il territorio nazionale.
La laurea in economia con indirizzo “gestione aziendale”, considerate le materie oggetto del corso di studio, nonché la capacità di formare figure professionali, può essere riconosciuto come requisito professionale valido per l’avvio dell’attività di vendita nel settore alimentare o di somministrazione. Il soggetto in possesso di tale titolo non è tenuto pertanto a frequentare ulteriori corsi professionali.
Il diploma triennale di qualifica “Addetti alla segreteria d’azienda”, conseguito presso un istituto statale per il commercio, nel cui percorso formativo è inclusa la materia “merceologia” e “tecnica amministrativa aziendale”, può essere riconosciuto come requisito professionale valido per l’avvio dell’attività di vendita di prodotti del settore merceologico alimentare. Dette materie, anche se non specificatamente relative ai soli prodotti alimentari, contenevano, anche in passato – nel caso di specie il diploma era stato conseguito nel 1975 -, nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.
La predisposizione, presso un impianto di distribuzione di carburante, di un area delimitata da tre pareti perimetrali lungo le quali sono posti i distributori automatici, stante le caratteristiche, non può configurarsi come un locale di vendita al quale applicare la disposizione di cui all’art. 17 comma 4 del D.lg. 114/98. Di conseguenza, l’avvio dell’attività è soggetta alla dichiarazione prevista dall’art. 67 comma 1 del D.lgs. 59/2010, redatta secondo le indicazioni contenute nell’art. 17 comma 3 del d.lgs.114.
E’ nel potere del comune negare il trasferimento di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande da una via all’altra, benché all’interno di una medesima zona, solo se comporta impatti negativi in ordine alla viabilità, alla tutela architettonica o all’ordine pubblico. Mentre, non è in linea con la ratio dell’art. 64 del D.lgs. 59/2010, l’eventuale diniego nel caso in cui il trasferimento di sede non comporti in alcun modo una variazione degli equilibri tutelati nell’ambito della programmazione che il Comune ha messo in atto.