Nota (Ministero dell'economia e delle finanze) 15-07-2010, n. 16506

urn:nir:ministero.economia.finanze:nota:2010-07-15;16506
Quesiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)


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    Note

    In riferimento ai quesiti indicati in oggetto e trasmessi alla Scrivente con la nota in riferimento, si precisa quanto segue.

    1. Determinazione del valore delle aree fabbricabili.

    Inmeritoallaproblematica  inquestione,siosservachelamodulazionedelvaloredellearee fabbricabili,èrimessaallavalutazionediscrezionaledell'entelocaleimpositore,chedeveritenersi legittimaseaderenteaiprincipidettatidall'art.5,comma5,delD.Lgs.30dicembre1992,n.504,il qualestabilisceicriteridaseguirepergiungereadunacorrettaecongruavalutazionedelvaloredei terreniinesameaifiniICI.

    In particolare, detto art. 5 prescrive che l'ente locale impositore, per la determinazione del valore, deve aver riguardo "alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche".

    2. Sanzioni in caso di omessa dichiarazione ICI.

    Per ciò che concerne la problematica delle sanzioni in caso di omessa dichiarazione ICI, occorre premettere che l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 932 del 16 gennaio 2009, - riportato anche da codesto Comune nella nota in esame - secondo il quale "l'obbligo... a carico dei possessori di immobili soggetti ad ICI, di denunziare  il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili dichiarati incidenti sulla determinazione dell'imposta,  non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento alltttinizio" del possesso ... ma permanefinchèladichiarazione(oladenuncia)nonsiapresentataedetermina,perciascunannodi imposta,unaautonomaviolazionepunibileaisensidell'art.14,comma1"delD.Lgs.n.504del 1992,èstatorecentemente  riconfermatodallastessaCortenellasentenzan.8849del14aprile 2010.

    Occorre comunque tenere conto delle disposizioni che si sono succedute nel tempo e che hanno interessato l'obbligo di presentazione  della dichiarazione o della denuncia da parte dei contribuenti.

    Si ricorda, infatti, che l'art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto2006,n.248,hastabilitolasoppressionedell'obbligodipresentazionedelladichiarazione ICI,dicuiall'art.10, comma4,delD. Lgs.n.504del1992,apartiredalladatadieffettivaoperatività delsistemadicircolazioneefruizionedeidaticatastali,cheèstataaccertataconprovvedimentodel direttoredell'Agenziadelterritoriodel18dicembre2007.Quindi,essendosirealizzatelecondizioni chehannoresopossibilelasemplificazionedicuialcitatoart.37,comma53,adecorreredal2008, èdivenutooperativoilsistemadicircolazioneefruizionedeidaticatastalie,diconseguenza,datale dataicontribuentinonsonopiùtenutiapresentareladichiarazioneodenunciaaifiniICI.In considerazionedellemodifichenormativeappenacitate,conildecretoministeriale12maggio2009, èstatodaultimoapprovatoilnuovomodellodi dichiarazioneICIconlerelativeistruzioniincuisono statiillustratiicasiresiduali,dimaggioreevidenza,inordineaiqualirimanecomunquefermo l'obbligodipresentazionedelladichiarazioneodelladenuncia.

    Da tale ricostruzione deriva che per i casi in cui è venuto meno l'obbligo dichiarativo non è più possibile irrogare le relative sanzioni, in virtù dei principi espressi nell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in base al quale "salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato". 

    Siffatta conclusione si ricava direttamente dalla lettura della circolare n. 180/E del10 luglio 1998, nel punto in cui si chiarisce che "la disposizione di cui al comma 2 trova applicazione sia nei casi in cui laleggeposterioresilimitiadabolirelasolasanzione,lasciandoinvital'obbligatorietàdel comportamentoprimasanzionabile,sianell'ipotesiincuivengaeliminatounobbligostrumentalee, quindi,soloindirettamentelaprevisionesanzionatoria". 

    Le stesse considerazioni devono essere svolte in ordine alle sanzioni relative alla comunicazione  ICI per anni precedenti al 2007, atteso che l'art. 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), ha abrogato l'art. 59, comma 1, lettera 1), del D. Lgs. 15 dicembre1997,n.446,checonsentivaaicomunidisostituireladichiarazioneICIconla comunicazione.

    3. Sanzioni in caso di intervenuta edificabilità di aree non comunicata al contribuente.

    Inmeritopuòritenersiapplicabilel'art.10dellaleggen.212del2000chetutelal'affidamentoela buonafededelcontribuenteechecostituisceunprincipiodicaratteregeneralee,quindi,operante ancheperl'ICI,anteriormenteallaprevisionediquellopiùspecificointrodottodall'art.31,comma20, dellalegge27dicembre2002,n.289.

     

    Pertanto,ladisapplicazione  dellesanzionipuòavvenireancheperlefattispecieverificatesiper annualitàprecedentiall'entratainvigoredellaleggen.289del2002eindipendentementedauna specificaistanzapresentatadalcontribuente.

    Ultimo aggiornamento: 30/08/2022 07:04.55
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