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LEGGE 23 agosto 1993, n. 352

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

note: Entrata in vigore della legge: 28/9/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/09/1995)
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vigente al 14/05/2024
Testo in vigore dal:  11-9-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.