(XIII Legislatura)

 

Legge Regionale n. 6 del 01 02 2006

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Riproposizione di norme concernenti Fiumara d'arte'.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 03 02 2006 n. 6)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

ARTICOLO 1

Fiumara d'Arte

1. Per la promozione e valorizzazione del percorso turistico-culturale Fiumara d'arte', nonché per la conservazione, manutenzione e fruizione delle sue opere d'arte, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare un contributo annuo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

2. Il contributo è destinato per il 40 per cento all'associazione Fiumara d'arte' per iniziative promozionali e di valorizzazione del percorso e per il restante 60 per cento è ripartito in parti uguali tra i comuni di Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Tusa e Castel di Lucio per la conservazione, manutenzione, fruizione ed incremento del numero delle opere d'arte. L'inserimento di nuove opere d'arte nel percorso turistico-culturale Fiumara d'arte' è stabilito d'intesa tra il comune nel cui territorio è prevista l'esposizione dell'opera e l'associazione Fiumara d'arte'.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 70 migliaia di euro (UPB 12.2.1.3.1, capitolo 473308), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

 

ARTICOLO 2

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio

della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B'.

 

 

ARTICOLO 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.