(XII Legislatura)
Proroga del termine di decadenza dei comitati regionali di controllo e modifiche alle leggi regionali 3 dicembre 1991, n. 44, 12 novembre 1996, n. 41 e 9 dicembre 1996, n. 45. Norme per l'affidamento a commissari straordinari dell'amministrazione di enti. Modifica alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 33.
 
la seguente legge:  
1. E' abrogato l'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 45.
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, così come sostituito dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è aggiunto il seguente comma 3 bis:
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3. Entro tale termine deve procedersi all'integrale rinnovo del medesimo organo di controllo.
4. Restano salvi i provvedimenti di controllo adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.
1. Il divieto di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, non opera per i presidenti ed i componenti delle sezioni provinciali eletti alla sezione centrale.
1. E' abrogato l'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33. Pertanto si applica la disciplina di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34.
1. E' abrogato l'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33. Pertanto si applica la disciplina di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.