Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico (1)

Numero della legge: 24
Data: 6 luglio 1998
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1998
L.R. 06 Luglio 1998, n. 24
Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico (1)


Capo I
Disposizioni generali



Art. 1
(Finalità)


1. Con la presente legge, la Regione, in attesa dell'approvazione del piano territoriale paesistico regionale, di seguito denominato PTPR, detta disposizioni al fine di garantire una tutela omogenea sul territorio regionale delle aree e dei beni elencati nell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 come introdotto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 26 giugno 1939, n. 1497 ed approva i piani territoriali paesistici, di seguito denominati PTP, di cui alle deliberazioni sottoelencate, adeguati ed integrati secondo le disposizioni della legge stessa:
1) A1 - Deliberazione Giunta regionale n. 2266 del 28 aprile 1987;
2) A2 - Deliberazione Giunta regionale n. 2268 del 28 aprile 1987;
3) A2B - Deliberazione Giunta regionale n. 2269 del 28 aprile 1987;
4) A2C - Deliberazione Giunta regionale n. 2267 del 28 aprile 1987;
5) A3 - Deliberazione Giunta regionale n. 2270 del 28 aprile 1987;
6) A4 - Deliberazione Giunta regionale n. 2271 del 28 aprile 1987;
7) A5 - Deliberazione Giunta regionale n. 2272 del 28 aprile 1987;
8) A6 - Deliberazione Giunta regionale n. 2273 del 28 aprile 1987;
9) A7 - Deliberazione Giunta regionale n. 2285 del 28 aprile 1987;
10) A8 - Deliberazione Giunta regionale n. 2275 del 28 aprile 1987;
11) A9 - Deliberazione Giunta regionale n. 2276 del 28 aprile 1987;
12) A9.1 - Deliberazione Giunta regionale n. 5358 del 26 giugno 1990;
13) A10 - Deliberazione Giunta regionale n. 2277 del 28 aprile 1987;
14) A11 - Deliberazione Giunta regionale n. 2278 del 28 aprile 1987;
15) A12 - Deliberazione Giunta regionale n. 2279 del 28 aprile 1987;
16) A13- Deliberazione Giunta regionale n. 2280 del 28 aprile 1987;
17) A14 - Deliberazione Giunta regionale n. 2281 del 28 aprile 1987;
18) A15/1 - Deliberazione Giunta regionale n. 2282 del 28 aprile 1987, come modificata dalle successive deliberazioni della Giunta regionale di proposta al Consiglio nn. 6647 del 7 agosto 1990 e 10209 del 17 novembre 1992 (2);
19) A15/3 - Deliberazione Giunta regionale n. 9849 del 20 dicembre 1994;
20) A15/4 - Deliberazione Giunta regionale n. 2458 del 4 maggio 1987;
21) A15/5 - Deliberazione Giunta regionale n. 4581 del 5 agosto 1987;
22) A15/7 - Deliberazione Giunta regionale n. 10018 del 22 novembre 1988;
23) A15/7.1 - Deliberazione Giunta regionale n. 10672 del 3 dicembre 1991;
24) A15/9 - Deliberazione Giunta regionale n. 9250 del 7 novembre 1995;
25) A15/10 - Deliberazione Giunta regionale n. 7318 del 3 agosto 1988;
26) A16 - Deliberazione Giunta regionale n. 2274 del 28 aprile 1987.
2. Il PTP "Monti Lucretili" adottato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, numero 26) deve intendersi comprensivo del subambito n. 6/1.


Art. 2
(Oggetto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge individua:
a) i beni e i territori sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 1 della l. 431/1985 e le relative modalità di tutela;
b) le modalità di tutela per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939;
c) i contenuti dei PTP di cui all'articolo 20 e le procedure per la loro attuazione;
d) le misure di salvaguardia per le aree ed i beni sottoposti a vincolo paesistico nei territori sprovvisti di PTP;
e) le procedure per la redazione, l'adozione e l'approvazione del PTPR.





Art. 3
(Sistema informativo territoriale regionale)

1. E' istituito il sistema informativo territoriale regionale (SITR), quale rete informatica unica per tutto il territorio regionale, che contiene dati ed informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.

2. Il SITR è gestito, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni, da un ufficio ausiliario costituito secondo quanto previsto dall'articolo 11 della citata legge che, in coordinamento con il sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA), provvede, tra l'altro, alla redazione e all'aggiornamento periodico della carta tecnica regionale di cui al Titolo II della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72, che costituisce riferimento cartografico per l'individuazione dei beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.

3. Per i fini di cui al comma 2 la Regione concorda con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di pianificazione territoriale condizioni e modalità per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni nonché per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata.




Capo II
Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico



Art. 4.
(Campo di applicazione)


1. Le modalità di tutela contenute nel presente Capo sono recepite nei PTP approvati e nel PTPR di cui all'articolo 21, coerentemente con le finalità espresse dal piano medesimo. (3)

1bis. I vincoli relativi ai beni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del d.m. 1444/1968, come zone diverse da quelle di cui alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche. (4)


Art. 5.
(Protezione delle fasce costiere marittime)


1. Sono sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera a), del D.P.R. 616/1977 i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, di seguito denominata fascia di rispetto.

2. La carta tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto di cui al comma 1; qualora la suddetta carta non sia sufficiente, si fa ricorso a rilievi aerofotogrammetrici esistenti di maggior dettaglio.

3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.

4. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 25, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all’articolo 31quinquies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili. (5)

5. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 con provvedimento dell'amministrazione competente, nelle quali la classificazione per zona prevista dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.

6. Le specifiche disposizioni dei PTP o del PTPR prevedono i casi in cui i manufatti di cui al comma 5 debbano salvaguardare le preesistenze naturalistiche ed avere preferibilmente carattere precario. (6)

7. In attesa dell'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i manufatti di cui all'articolo 5, ad eccezione dei piccoli attracchi, possono essere consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi (7).

8. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 comunque classificata nei PTP o nel PTPR sono consentite piccole attrezzature a carattere provvisorio limitate alla balneazione e al ristoro. L'ente preposto alla tutela del vincolo subordina la relativa autorizzazione all'adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell'arenile (8).

9. Previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo, sono consentite deroghe per le opere pubbliche, per le attrezzature portuali, per le opere strettamente necessarie alle attrezzature dei parchi, o per modeste opere connesse alla ricerca e allo studio dei fenomeni naturali che interessano le coste, i mari e la fauna marina, per le opere idriche e fognanti, opere tutte la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori costieri, nonché per le opere destinate all'allevamento ittico ed alla molluschicoltura. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati dello studio di inserimento paesistico, di seguito denominato SIP, di cui agli articoli 29 e 30 (9).

10. Nei territori sprovvisti di PTP sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi secondo le modalità di cui al comma 6.

10bis. I PTP o il PTPR possono consentire trasformazioni diverse da quelle previste dai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), volto al recupero urbanistico. In tal caso, al fine di preservare l’integrità delle aree libere prospicienti la linea di costa, eventuali nuovi interventi edilizi possono essere localizzati solo in ambiti il cui fronte verso il mare sia già impegnato da edificazione esistente realizzata in conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti. (10)



Art. 6
(Protezione delle coste dei laghi).


1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera b), del D.P.R. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano sia i laghi di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne.

3. Il riferimento cartografico da tenere presente per l'individuazione certa della fascia di rispetto di cui al comma 1 è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.

4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.

5. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 25, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all’articolo 31quinquies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili. (11)

6. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939, con provvedimento dell'amministrazione competente, nelle quali aree la classificazione per zona prevista dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi ed ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.

7. I manufatti di cui al comma 6 debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e avere carattere precario.

8. I manufatti di cui al comma 6, ad eccezione dei piccoli attracchi, sono consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi purché compatibili con le previsioni dei PTP o del PTPR; nelle more dell'approvazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente comma, l'autorizzazione paesistica può essere rilasciata solo per opere di carattere provvisorio, con durata della autorizzazione da definire dall'ente preposto alla tutela del vincolo e previa adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell'arenile.(12)

9. Per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature dei parchi, le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori contermini ai laghi nonché per le opere destinate all'allevamento ittico sono consentite deroghe, previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.

10. Nelle aree in cui la classificazione attribuita dai PTP o dal PTPR ai fini della tutela prevede possibilità di trasformazione diversa da quella di cui ai commi 4, 6, 7, 8 e 9, le trasformazioni stesse vanno subordinate alla formazione dei piani attuativi ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), volti al recupero urbanistico. (13)


11. Nei territori sprovvisti di PTP sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi con le modalità di cui al comma 7.



Art. 7
(Protezione dei corsi delle acque pubbliche)

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera c), del D.P.R. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette Ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate con le modalità del presente articolo.

3. Fino alla data di approvazione del PTPR di cui all'articolo 21, la Giunta regionale con propria deliberazione può procedere all'esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 quater della legge 431/1985, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal r.d. 1775/1933.

4. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000.

5. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubamento dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammesso l'intubamento, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge. (13a)

5 bis. Ferma restando l’autorizzazione di cui al comma 5, è altresì ammesso, esclusivamente per motivi igienico sanitari, l’intubamento di corsi d’acqua limitatamente a tratti confinanti o interni a strutture ospedaliere e cimiteriali. (13b)

6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre ed inedificate si riduce a metri 50.

6 bis. Fermo restando il vincolo paesistico dei 150 metri per ciascuna sponda o piede dell’argine, le prescrizioni di inedificabilità nella fascia di rispetto non si applicano ai corsi d’acqua intubati ai sensi del comma 5 bis. I comuni individuano sulla carta tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il nome ed il numero identificativo del corso d’acqua interessato, e trasmettono la documentazione alla Regione ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo di cui all’articolo 3. Fatte salve le opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti ovvero le parti urbane già edificate, lungo il percorso del tratto intubato è previsto, su entrambi i lati, un doppio filare di alberature autoctone con all’interno lo spazio per un percorso pedonale, volto a testimoniare la permanenza e la continuità paesaggistica del corso d’acqua medesimo. (13c)

7. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 25, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all’articolo 31quinquies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili. (14)

8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori vincolati ma sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per le aree individuate dai PTP o dal PTPR, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni: (15)
a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico. (16)

9. Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal comma 14 ter, gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi (17).

10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse. (18)
a) omissis;(19)
b) omissis. (19)

10 bis. Per le zone E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 l'indice attribuito è:
a) per le zone sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 82, quinto comma, lettera c) del d.p.r. 616/1997, quello previsto, per le zone agricole, dallo strumento urbanistico vigente;
b) per le aree sottoposte al vincolo ai sensi della l. 1497/1939 con provvedimento dell’amministrazione competente, quello contenuto nei singoli PTP o nel PTPR e graficizzato nelle tavole contenenti la classificazione delle aree per zone ai fini della tutela.(20)

11. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:(21)

a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico. (22)

12. I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 11 sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.

13. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari, non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.

14. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree. (23)

14-bis. Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30. (24)

14-ter. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purchè gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939, ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizi e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Le opere di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nullaosta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nullaosta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutanzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 4, comma 10 bis della legge 31 dicembre 1996, n. 677. (24)

15. Le opere di cui al comma 14 devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.

15bis. I PTP o il PTPR possono consentire trasformazioni diverse da quelle di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), volto al recupero urbanistico. In tal caso ogni trasformazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall’argine;
b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico. (25)



Art. 8
(Protezione delle montagne sopra la quota di 1.200 mt. slm)

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera d), del D.P.R. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica.

2. Nei territori di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:
a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
b) alla forestazione, al rimboschimento e a tutte le attività connesse alla manutenzione del bosco, ivi compresa la difesa preventiva dal fuoco;
c) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
d) allo sviluppo di attività sportive compatibili con l'aspetto esteriore dei luoghi;
e) all'attuazione di piani economici a contenuto agro-silvo-pastorale;
f) alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesistici, quando ne sia accertata l'assoluta necessità, nonché di rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza e all'assistenza di coloro che praticano la montagna, da realizzare esclusivamente su aree pubbliche e su iniziativa dei comuni o degli enti gestori delle aree naturali protette;
g) alla difesa del territorio nazionale, alla tutela delle popolazioni interessate nonché alle telecomunicazioni in conformità alle previsioni di specifici piani previsti dalla normativa vigente.

3. Gli interventi di cui al comma 2, che non rivestano carattere di urgenza e/o temporaneità per emergenze finalizzate alla protezione civile, debbono essere preceduti da un SIP di cui agli articoli 29 e 30.

3.3. Al fine dell’applicazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d) il PTPR individua, perimetra e disciplina gli ambiti inerenti gli impianti sportivi ivi inclusi i bacini sciistici esistenti ed il loro completamento. Il PTPR stabilisce le misure compensative nel caso in cui in tali ambiti sia necessaria l’apertura di varchi e passaggi nelle aree boscate di cui all’articolo 10. (25a)

3bis. (26)




Art. 9
(Protezione dei parchi e delle riserve naturali)

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera f), del D.P.R. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

2. Nella categoria dei beni paesistici di cui al comma 1, di seguito denominata aree naturali protette, vanno ricompresi i parchi e le riserve naturali nazionali nonché i relativi territori di protezione esterna, i parchi, le riserve e i monumenti naturali, le relative aree contigue rispettivamente istituiti e definite con provvedimento regionale nonché le aree naturali protette individuate nel piano regionale approvato.

3. L'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica dei beni di cui al presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia.

4. Fino all'approvazione del PTPR la disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui al presente articolo si attua mediante le previsioni contenute nei piani delle aree naturali protette qualora definitivamente approvati dal Consiglio regionale, purché non siano in contrasto con la disciplina d’uso dei paesaggi prevista dal PTPR e con la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree prevista dai PTP. (26b)

5. Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal PTPR; in caso di contrasto prevale la più restrittiva.

6. (26a)

7. (26a)

8. (26a)



Art. 10
(Protezione delle aree boscate)


1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera g), del D.P.R. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco. (27)

3. Si considerano boschi:
a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
b) i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento; (28)
c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.

4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:
a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;
b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;
c) le piantagioni arboree dei giardini;
d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato.

5. Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il comune certifica la presenza del bosco, così come individuato nel comma 3 e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboschimento.

5 bis. Nelle aree di superficie non superiore a 5.000 mq sottoposte a vincolo paesaggistico tramite la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera a) e 136 del Codice nei casi in cui il comune certifichi l’inesistenza del bosco, come individuato nella Tavola B del PTPR, fermo restando gli eventuali ulteriori vincoli di cui all’articolo 134, comma 1, lettere b) e c), sono comunque consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR. La suddetta certificazione circa l’inesistenza del bosco è trasmessa alle strutture regionali competenti in materia forestale e di pianificazione paesaggistica per le rispettive attività di programmazione, pianificazione e controllo. Nella fase di aggiornamento del PTPR si provvederà alla idonea riclassificazione delle aree ai fini della tutela. (26c)

6. Non è richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 nei territori boscati per i seguenti interventi eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia:
a) interventi previsti nei piani di gestione e assestamento forestale, nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva, nei piani poliennali di taglio, nei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, nei piani sommari di gestione dei pascoli nonché nei progetti di utilizzazione forestale; (29)
b) taglio colturale, inteso quale taglio di utilizzazione periodica dei boschi cedui, purché sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nell'ordinario governo del bosco, ovvero taglio volto all'eliminazione selettiva della vegetazione arborea deperiente sottomessa e/o soprannumeraria e delle piante danneggiate e/o colpite da attacchi parassitari;
c) forestazione, ovvero costituzione di nuove superfici boscate, ricostituzione di patrimoni boschivi tagliati o comunque distrutti, rinfoltimento di soprassuoli radi;
d) opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale;
e) opere di difesa preventiva dal fuoco, ovvero cinture parafuoco, prese d'acqua, sentieristica, viabilità, punti d'avvistamento;
f) opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.


7. E' in ogni caso soggetto all'autorizzazione paesistica il taglio a raso dei boschi d'alto fusto non assestato o ceduo invecchiato, intendendo come tale i popolamenti che abbiano superato il turno minimo indicato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Capo II del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126. (30)

8. Nei territori boscati e nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori naturalistico-ambientali, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea. (31)

8.1. La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse e non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici. (32)

8 bis. Nei territori boscati sono fatti salvi i complessi ricettivi campeggistici, così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, esistenti e funzionanti con regolare autorizzazione di esercizio e nella consistenza risultante alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 della l.r. 59/1985. Eventuali ampliamenti dei complessi ricettivi campeggistici esistenti perimetrati sono autorizzati solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi per il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dall'articolo 9 della l.r. 59/1985 e se accompagnati dallo studio di inserimento paesistico (SIP) di cui all'articolo 30. I relativi manufatti devono salvaguardare la vegetazione arborea esistente, avere preferibilmente carattere precario e non possono, comunque, consistere in opere murarie. I comuni già dotati di strumento urbanistico generale provvedono, con apposita variante all'individuazione specifica delle aree interessate dai complessi ricettivi campeggistici di cui al presente comma. (33)

8 ter. In sede di redazione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) di cui al capo IV della l.r. 24/1998 [ndr della presente legge] si tiene conto delle disposizioni introdotte con il precedente comma. (33)





Art. 11
(Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico)

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera h), del D.P.R. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:
a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;
b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;
d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della l. 1766/1927; in tal caso la liquidazione estingue l’uso civico ma non estingue il vincolo paesistico ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi). (34)

3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della l. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme dei PTP o del PTPR e/o della presente legge; in tal caso si applicano le classificazioni per zona ai fini della tutela ove previste dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa.

4. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa destinazione. In tal caso il mutamento di destinazione d’uso deve essere previsto dai comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti purchè sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri ambiti territoriali dell'ente e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della l. 1766/1927. Qualora ciò non sia possibile, la somma derivante dall'applicazione del citato articolo è destinata, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale. (35)

4bis. Gli strumenti urbanistici generali o loro varianti che prevedano, ai sensi del comma 4, il mutamento di destinazione d’uso delle proprietà collettive gravate da uso civico, sono altresì sottoposti alla preventiva autorizzazione paesistica di cui all’articolo 25. Tale mutamento di destinazione non estingue l’uso civico e il conseguente vincolo paesistico e gli interventi previsti sono comunque sottoposti all’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 25. (36)

5. Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell'articolo 12 della l. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all'aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del bene.

6. Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.



Art. 12
(Protezione delle zone umide)

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera i), del D.P.R. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le paludi, gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non superi i sei metri, così come definite nella Convenzione Internazionale di Ramsar.

3. Nelle zone umide di cui al comma 1, il rapporto fra aree libere e aree edificate rimane inalterato; in esse è fatto divieto di qualunque tipo di costruzione e di qualunque altro intervento, ad esclusione di quelli diretti ad assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale nonché di quelli diretti alla protezione della fauna e della flora.

4. Sono soggette alle disposizioni di cui al comma 3 oltre alle zone umide individuate all'interno dei piani paesistici, anche quelle dichiarate tali dall'organo competente.



Art. 13
(Protezione aree di interesse archeologico)

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera m), del D.P.R. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone di interesse archeologico.

2. Sono qualificate zone di interesse archeologico, ai sensi al comma 1, quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.

3. Rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del comma 2:
a) le aree ed i beni puntuali e lineari nonchè le relative fasce di rispetto individuati dai PTP o dal PTPR;
b) le aree individuate con provvedimento dell’amministrazione competente anche successivamente all’approvazione dei PTP o del PTPR. (37)

3bis. La carta tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per l’individuazione dei beni e delle aree di cui al comma 3. (38)

4. Nelle zone di interesse archeologico ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata all’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 25, integrata, per le nuove costruzioni, dal preventivo parere della competente soprintendenza archeologica. In tal caso il parere valuta l’ubicazione degli interventi previsti nel progetto in relazione alla presenza ed alla rilevanza dei beni archeologici, mentre l’autorizzazione paesistica valuta l’inserimento degli interventi stessi nel contesto paesistico, in conformità alle specifiche disposizioni dei PTP o del PTPR. (39)

4 bis. (39a)




Art. 14
(Classificazione delle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente)


1. Nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione competente ai sensi della l. 1497/1939, fino all'approvazione del PTPR di cui all'articolo 21, restano ferme le classificazioni per zona delle aree previste dai PTP.

2. Il PTPR di cui all’articolo 21 attua una revisione delle classificazioni per zona previste dai PTP e ne determina le relative modalità d’uso.(40)




Art. 15
(Interventi su ville, parchi e giardini storici)

1. Ai sensi dell'articolo 1, numero 2, della l. 1497/1939 sono vincolati le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le ville, i parchi ed i giardini che, all'interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.

3. Gli interventi ammessi sui beni di cui al comma 2 possono riguardare esclusivamente la conservazione, la manutenzione ed il restauro.

4. Ai fini della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939, i progetti sono corredati di una relazione sui criteri di intervento conformi ai principi ed alle prescrizioni contenute nella Carta del Restauro del 1964 e nella circolare del Ministero della pubblica istruzione 6 aprile 1972, n. 117.




Art. 16
(Salvaguardia delle visuali)


1. Ai sensi dell'articolo 1 della l. 1497/1939, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali.

2. La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di vista, dei percorsi panoramici, nonché dei coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela.

3. I punti di vista ed i percorsi panoramici sono individuati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000. I PTP o il PTPR sottopongono a specifica normativa d’uso i punti di vista ed i percorsi panoramici che ricadono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 14. (41)

4. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni per zona prevista dai PTP o dal PTPR, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione.

5. Sul lato a valle delle strade di crinale e di quelle di mezzacosta possono essere consentite costruzioni poste ad una distanza dal nastro stradale tale che la loro quota massima assoluta, inclusi abbaini, antenne, camini, sia inferiore di almeno un metro rispetto a quella del ciglio stradale, misurata lungo la linea che unisce la mezzeria della costruzione alla strada, perpendicolarmente al suo asse. In ogni caso la distanza minima della costruzione dal ciglio stradale non può essere inferiore a metri 50, salvo prescrizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

6. Fermo restando quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali.



Art. 17
(Attività estrattive)

1. L'apertura di nuove cave e di nuove miniere, l'attività di ricerca di materiale litoide nonché l'ampliamento di cave e di miniere esistenti o la ripresa di quelle dismesse non sono consentiti nelle aree vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985. (42)

1bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l’apertura di nuove cave e di nuove miniere può essere consentita, previa autorizzazione paesistica rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione in conformità alle procedure di cui al comma 6, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico ed esclusivamente per l’escavazione di materiale raro, solo nelle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP e dal PTPR con il livello minimo di tutela, nel rispetto dei criteri indicati dal piano regionale delle attività estrattive (PRAE) ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere. Nelle more dell’approvazione del PRAE, in assenza dei suddetti criteri, l’apertura di nuove cave e di nuove miniere è subordinata, altresì, ad una delle seguenti condizioni:
a) localizzazione ad una distanza non superiore a metri mille da altre attività estrattive in esercizio;
b) localizzazione all’interno del territorio di un comune in cui già si trovi un’attività estrattiva in esercizio ma in via di esaurimento. (43)

1 ter. L’apertura di nuove cave ai sensi del comma 1 bis è altresì subordinata alla preventiva adozione, da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, di una deliberazione ricognitiva delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela. (43a)

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave e di miniere esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6. (44)

3. Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio proseguono secondo i progetti esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 e nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla Giunta regionale ai fini di un adeguato recupero ambientale per le compatibilità di tutela paesistica del territorio.

4. Contemporaneamente all'avanzamento dei lavori di escavazione assentiti ai sensi dei commi 2 e 3, è obbligatorio procedere con opere di rimodellamento del suolo in accordo con la morfologia dei luoghi; le aree escavate sono comunque sottoposte ad obbligo di risanamento e riqualificazione paesistico-ambientale; l'intervento di risanamento è attuato progressivamente rispetto all'avanzamento di quello estrattivo e comunque non può iniziare ad ultimazione di quest'ultimo; gli adempimenti ed obblighi assunti per l'intervento di risanamento e riqualificazione ambientale devono essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza; qualsiasi utilizzazione delle aree dismesse dall'attività estrattiva è in ogni caso subordinata al recupero e al risanamento paesistico-ambientale.

5. Il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani di recupero di iniziativa comunale o privata che, oltre a regolare le attività compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali dell'area, prevedono l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali. Il risanamento mira alla ricostituzione dei caratteri naturalistici del paesaggio circostante sia attraverso opportuni raccordi delle superfici formatesi a seguito dell'attività estrattiva con quelle adiacenti che mediante il riporto di terra ai fini del reimpianto della vegetazione tipica della zona. Tali piani di recupero con valenza paesistica acquisiscono il parere paesistico secondo le procedure di cui al comma 6.

6. Ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni paesistiche per le attività di cui ai commi precedenti, i relativi progetti e/o piani sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30; il SIP costituisce elemento essenziale della valutazione di compatibilità paesistica dell'attività estrattiva di cui ai commi 2 e 3 e conferisce valenza paesistica ai piani di cui al comma 5.

7. La vigilanza sull'esecuzione delle opere di cui ai commi 4 e 5 spetta al comune il quale è obbligato, ogni sei mesi, a fornire notizie all'Assessorato competente in materia di tutela paesistica.

8. Nelle zone vincolate ricadenti in ambiti territoriali sprovvisti di PTP sono consentiti esclusivamente la prosecuzione dei lavori di coltivazione legittimamente in atto nonché il risanamento delle aree escavate secondo le procedure di cui al comma 6 e nel rispetto dei commi 4, 5 e 7 (45).



Art. 18
(Aziende agricole in aree vincolate)

1. Nell'ambito delle aziende agricole, condotte sia in forma singola che associata, ubicate in aree sottoposte a vincolo ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 e comunque classificate dai PTP o dal PTPR, è consentita la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati alle attività agricole tradizionali, connesse e compatibili di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Nelle aree classificate nei PTP o nel PTPR al massimo livello di tutela, le nuove costruzioni sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili ampliamenti dei fabbricati esistenti. È altresì consentita, purché si rispetti il lotto minimo di 30.000 metri quadrati, la possibilità di destinare ad unità abitativa ai fini di guardiania e per la conduzione del fondo una superficie non superiore a 300 metri cubi. (45a)

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme dei PTP, del PTPR e/o della presente legge, all'approvazione, da parte dell'organo competente, del piano di utilizzazione aziendale (PUA), secondo le modalità indicate nella l.r. 38/1999 e sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30. (45b)



Art. 18 bis (46)
(Sedi di rappresentanza diplomatica e consolare)


1.Qualora nell’ambito di aree soggette a disciplina di tutela integrale o ad essa assimilata, previste dai PTP, ivi compresi quelli approvati con deliberazione del Consiglio regionale antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, o dal PTPR, ricadono sedi di rappresentanza diplomatica e consolare in ordine alle quali siano in essere o vengano definiti accordi bilaterali in regime di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati, è consentita, in deroga alla citata disciplina di tutela, la costruzione di edifici autonomi da destinare ad attività di culto per il soddisfacimento delle esigenze della comunità .

2. Nei casi previsti dal comma 1 i progetti delle opere sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.

Art. 18ter (47)
(Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture)


1. Fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica di cui all’articolo 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) fatte salve prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR, gli interventi di ristrutturazione edilizia e, limitatamente alle strutture di interesse pubblico o destinate ad attività produttive e agli impianti e alle attrezzature sportive, gli ampliamenti che comportino la realizzazione di un volume non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio esistente; (47.1)
b bis) gli ampliamenti ed il completamento di edifici pubblici adibiti a pubbliche funzioni anche in deroga alle classificazioni di zona del PTP o del PTPR adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 2, nonché la realizzazione di opere pubbliche volte a soddisfare gli inderogabili standard urbanistici di cui al d.m. 1444/1968. Queste ultime ad esclusione delle tutele integrali dei PTP e dei sistemi naturali del PTPR; (47.2)

b-ter) previo parere preventivo e vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono consentite la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse; (47.3)
c) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30; tali adeguamenti ed opere di completamento possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR;
d) (47.4)
d bis) (47.5)
1 bis. Fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica di cui all’articolo 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono altresì consentite, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di zona del PTPR, opere e interventi finalizzati alla produzione e utilizzo di energie derivanti da fonti energetiche rinnovabili, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30, avendo particolare riguardo alla salvaguardia delle visuali da cui è percepito il sito di intervento. Per gli impianti fotovoltaici a terra, la superficie coperta intesa quale proiezione sul piano orizzontale dei pannelli, non può superare in ogni caso il 50 per cento della superficie del fondo a disposizione. La realizzazione dell’impianto è inoltre subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo unilaterale a favore del comune ove è previsto l’impianto, con cui il soggetto responsabile si impegna allo smantellamento e alla remissione in pristino dei luoghi in caso di inattività dell’impianto per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell’arco dell’anno d’esercizio dell’impianto stesso. (47a)


Art. 18quater (48)
(Eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Gli interventi edilizi relativi ad immobili sottoposti a vincolo paesistico, anche in deroga alle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR, finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, sono realizzati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, fatto salvo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche. (48a)

Capo III

Approvazione dei piani territoriali paesistici



Art. 19
(Approvazione dei PTP)

1. I PTP, di cui alle deliberazioni elencate nell'articolo 1 e agli allegati da A1 a A16, sono approvati con la presente legge, limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter ed 1 quinquies della l. 431/1985, con i contenuti di cui all'articolo 20.



Art. 20
(Contenuti dei PTP)

1. I PTP approvati sono costituiti:

a) dalle norme tecniche contenute nei singoli PTP come sostituite ed integrate dalle norme di tutela previste dalla presente legge, secondo le indicazioni degli indici di cui agli allegati da B1 a B16;
b) dai seguenti elaborati grafici indicati negli elenchi di cui agli allegati da B1 a B16:
1) le tavole in scala 1:25.000 a carattere analitico e ricognitivo contenenti la graficizzazione dei vincoli di cui alle ll. 1497/1939 e 431/1985;
2) le tavole in scala 1:25.000 e/o 1:10.000 contenenti le classificazioni delle aree ai fini della tutela;
3) gli altri eventuali elaborati grafici, qualora presenti, concernenti aspetti di dettaglio e di sintesi.


2. Ferma restando l'immediata vigenza della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale procede, ai sensi del comma 1, all'approvazione del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione contenute nei singoli PTP. Il testo coordinato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2bis. Le indicazioni "soppresso, sostituito, integrato, invariato", contenute negli indici di cui agli allegati da B1 a B16, si applicano limitatamente alle parti delle disposizioni non in costrato con i contenuti della presente legge (49).


Capo IV
Piano territoriale paesistico regionale


Art. 21
(Approvazione del PTPR)

1. Entro il 14 febbraio 2020 (50), la Regione procede all'approvazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale redatto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 22. Decorso inutilmente tale termine, operano esclusivamente le norme di tutela di cui al Capo II e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo.

2. Nelle more dell'adozione del PTPR possono essere approvati ulteriori PTP, nel rispetto dei criteri previsti nell'articolo 22 e secondo le procedure di cui all'articolo 23, qualora si manifesti l'esigenza di procedere con urgenza alla tutela paesistica di determinate zone del territorio regionale.



Art. 22
(Criteri per la redazione del PTPR)

1. Il PTPR di cui all'articolo 21 è redatto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 bis della l. 431/1985 e sulla base di una aggiornata cartografia contenente:
a) la verifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939;
b) la graficizzazione dei beni diffusi di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.

2. Il PTPR individua le aree di interesse archeologico ai sensi dell’articolo 13, comma 3. (51)

2bis. La cartografia dei vincoli paesistici, aggiornata come sopra descritto, è parte integrante del PTPR e ne segue la procedura approvativa e costituisce elemento probante la ricognizione e individuazione dei beni di cui all'articolo 1 della legge 431/1985, nonché conferma e rettifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo dalla l. 1497/1939. Sono fatte salve le procedure dell'articolo 26 e quelle relative all'imposizione di nuovi vincoli. (52)

3. Il PTPR classifica le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939 per zone e individua le modalità di tutela dei beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II della presente legge.



Art. 23
(Procedure per l'approvazione e la modifica del PTPR) (53)

1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica provvede alla redazione del PTPR, sulla base delle consultazioni con gli enti locali e gli altri enti pubblici interessati. Nello spirito della collaborazione istituzionale tra Regione ed enti locali, i comuni e le province, con deliberazione consiliare, possono presentare alla Regione, nei termini previsti con provvedimento della struttura regionale competente, documentate e motivate proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici. (54)

1bis. L’esame delle proposte di cui al comma 1 è effettuato da una commissione tecnica di cui fanno parte il direttore della Direzione regionale competente in materia di territorio ed urbanistica, che la presiede, ed i dirigenti delle aree regionali competenti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. (55)

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il PTPR ne dispone la pubblicazione sul BUR, l'affissione presso l'albo pretorio dei comuni e delle province della Regione e ne dà notizia sui principali quotidiani a diffusione regionale. Il PTPR adottato resta affisso per tre mesi. (56)

3. Durante il periodo di affissione chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al PTPR, direttamente al comune territorialmente competente.(57)

4. Entro i successivi trenta giorni, i comuni provvedono a raccogliere le osservazioni presentate e ad inviarle, unitamente ad una relazione istruttoria, alla struttura regionale competente.

5. Entro i successivi sessanta giorni la Regione predispone la relazione istruttoria del PTPR, contenente anche le controdeduzioni alle osservazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

6. La deliberazione del Consiglio regionale di approvazione di cui al comma 5 è pubblicata sul BUR ed è affissa presso l'albo pretorio dei comuni e delle province per tre mesi.

7. Il PTPR è modificato con le procedure previste dal presente articolo ma con i termini ridotti alla metà (58)

7bis. La Regione effettua il primo aggiornamento del PTPR trascorsi cinque anni dall’approvazione del PTPR stesso, procedendo, in particolare, ad una modifica delle classificazioni per zona delle aree che risultino soggette a cambiamenti naturalistici e morfologici. (59)


Art. 23 bis (60)
(Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del PTPR)

1. Dalla data di pubblicazione del PTPR ai sensi dell'articolo 23, comma 2, non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, interventi che siano in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel PTPR adottato.(60a)


Art. 24 (61)
(Sportello unico per il territorio ed il paesaggio)
1. E’ istituito, presso la struttura regionale competente in materia di territorio, urbanistica e paesaggio, lo sportello unico per il territorio ed il paesaggio (SUTP) alla cui organizzazione si provvede ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.
2. Il SUTP svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) coordinamento dei dati relativi ai regimi vincolistici presenti sul territorio regionale ed agli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica, al fine di consentirne l’accesso a qualsiasi soggetto interessato nonché agli enti locali, anche in relazione all’esercizio delle funzioni connesse allo sportello urbanistico comunale di cui all’articolo 73 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio);
b) orientamento ai cittadini sulla normativa da applicare e sugli adempimenti da espletare in relazione ai procedimenti amministrativi di competenza regionale in materia di paesaggio;
c) coordinamento con gli sportelli unici per le attività produttive.
3. Il SUTP è collegato con il SITR ed è accessibile da parte dei cittadini attraverso sistemi informatici e telematici.


Capo V
Attuazione dei piani territoriali paesistici, del piano territoriale
paesistico regionale e norme di salvaguardia



Art. 25
(Autorizzazioni e pareri paesistici nelle zone vincolate)

1. Ogni modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito delle zone sottoposte ai vincoli di cui all'articolo 19, comprese quelle non individuate nelle tavole indicate all'articolo 20, comma 1, lettera b), è subordinata all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 ed ai pareri paesistici relativi agli strumenti urbanistici espressi ai sensi della stessa legge.

1bis. Non è richiesta l’autorizzazione di cui al comma 1:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste di cui all’articolo 10, purchè previsti ed autorizzati ai sensi della normativa vigente. (62)

2. Le autorizzazioni e i pareri di cui al comma 1, nelle zone classificate ai fini della tutela, sono espressi in coerenza con le norme dei PTP o del PTPR e delle relative cartografie.

3. Nell'ambito delle zone vincolate ma non classificate dai PTP o dal PTPR ai fini della tutela si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo 31.

4. Nelle zone sottoposte a vincolo paesistico ricadenti in ambiti territoriali sprovvisti di PTP si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 31, commi 3 e 4.

5. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni diffusi di cui alla l. 431/1985 e alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 si applicano entrambe le norme, se compatibili; in caso di contrasto, prevale la più restrittiva.

6. Le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 per le opere per le quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione delle direttive comunitarie sono rilasciate dall'ente competente all'interno del procedimento di VIA. (63)

7. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939, prima dell'entrata in vigore della presente legge e relative ad interventi per i quali non si sia ancora proceduto all'inizio dei lavori e nei casi di demolizione e ricostruzione non si sia proceduto alla ricostruzione, debbono ritenersi sospese sino alla verifica della loro conformità alle norme della presente legge, cui provvede l'organo preposto alla tutela del vincolo entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa; decorso inutilmente tale termine, le medesime autorizzazioni si intendono assentite (64).



Art. 26 (65)
(Errata o incerta perimetrazione dei vincoli)

1. In caso di contrasto delle perimetrazioni dei PTP o del PTPR con la declaratoria delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, contenuta nei relativi provvedimenti di apposizione del vincolo, o con l’effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell’articolo 142 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, come risultano definiti e accertati dalle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 o con l’effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c) del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, come risultano definiti e accertati dal PTPR, la Regione, nel rispetto degli articoli 143, comma 2 e 156, comma 3 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, procede all’adeguamento delle perimetrazioni del PTPR secondo le procedure previste dalla presente legge per l’approvazione del PTPR, con i termini ridotti alla metà.



Art. 27
(Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione)

1. Il quadro di riferimento territoriale regionale e i piani settoriali regionali territoriali tengono conto dei contenuti dei PTP o del PTPR.

2. I PTP o il PTPR sono sovraordinati rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale locale.

3. In attesa delle specifiche disposizioni del PTPR di cui all'articolo 21, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione, in sede di approvazione o di esame di cui alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 di strumenti urbanistici attuativi delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, dispone che vengano conformati alle disposizioni di cui alla presente legge.

5. La Regione, in sede di approvazione degli atti e degli strumenti urbanistici generali legittimamente adottati alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità ai PTP adottati dalla Giunta regionale, dispone che vengano conformati alle norme di cui alla presente legge.

5-bis. In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici generali relative alle zone A, B, C, D ed F di cui al d.m. n. 1444 del 1968, approvati successivamente all'adozione dei PTP e prima dell'entrata in vigore della presente legge, in quanto conformi alle modalità di tutela previste nei PTP adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonchè quelle relative agli standards urbanistici di cui all'articolo 3 del citato d.m. (66)



Art. 27.1 (67)
(Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali e modifiche al PTPR)

1. I comuni, entro il termine stabilito dal PTPR e, comunque, non oltre tre anni (67a) dalla sua approvazione, adeguano lo strumento urbanistico generale alle previsioni del PTPR stesso, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PTPR.
2. I comuni, in sede di adozione dello strumento urbanistico generale o della sua variante ai fini del comma 1, possono proporre, per specifiche esigenze di sviluppo o di salvaguardia del paesaggio locale, una modifica del PTPR stesso, adeguatamente motivata e documentata, con le procedure indicate nei commi successivi.
3. I comuni sottopongono lo strumento urbanistico generale adottato e la proposta di modifica del PTPR alle forme di pubblicità ed alla procedura previste dall’articolo 23, commi 2, 3 e 4, ed inviano alla Regione le osservazioni relative alle proposte di modifica del PTPR stesso con le proprie controdeduzioni.
4. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni e delle controdeduzioni pervenute, si pronuncia sulla proposta di modifica del PTPR. In caso di valutazione positiva, adotta la modifica del PTPR e la invia al Consiglio regionale per l’approvazione; in caso di valutazione negativa ne da comunicazione al comune ed alla provincia.
5. I termini previsti dalla normativa vigente per la verifica di conformità da parte della provincia dello strumento urbanistico generale adottato dai comuni restano sospesi fino alla data di approvazione della modifica del PTPR o fino alla data di comunicazione della valutazione negativa da parte della Giunta regionale.

Art. 27 bis (68)
(Varianti agli strumenti urbanistici richiamati dai PTP)


1.In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, nei soli casi in cui le norme dei PTP rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, sono consentite loro varianti, purché non attengano alle zone definite dagli strumenti stessi come E ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968, n. 97, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP. (69)

1bis. In deroga a quanto previsto nel comma 1, nelle zone definite dagli strumenti urbanistici vigenti come E, ai sensi del d.m. 1444/1968, le varianti di cui al medesimo comma sono consentite soltanto nei casi in cui le stesse ricadano in aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela , di limitata estensione e adiacenti a zone legittimamente edificate. (70)
1 ter. L’applicazione della disposizione del comma 1 bis è subordinata alla preventiva adozione, da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, di una deliberazione ricognitiva delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela. (70a)

Art. 27 ter
(Deroga alle disposizioni dei PTP o del PTPR)

(71)



Art. 28
(Rapporti tra autorizzazioni paesistiche e strumentazione urbanistica)

1. Qualora i PTP o il PTPR subordinino il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di strumenti urbanistici attuativi ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, questi ultimi debbono essere accompagnati da SIP e assumono valore di piano attuativo con valenza paesistica.

2. Sono prive di efficacia le disposizioni dei PTP o del PTPR che subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di piani non codificati dalla legislazione vigente né dalla presente legge o a piani di livello superiore a quello comunale non vigenti.

3. Per le aree sottoposte alle prescrizioni dichiarate prive di efficacia ai sensi del comma 2 e conseguentemente rimaste sprovviste di tutela si applicano le modalità previste dall'articolo 31, comma 1.



Art. 29
(Opere e piani da corredare con SIP)

1. Nelle zone vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 debbono essere accompagnati da SIP i progetti relativi a:
a) le opere in deroga previste dalla presente legge;
b) tutti i piani urbanistici attuativi alla cui formazione i singoli PTP o il PTPR subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri ai sensi della l. 1497/1939;
c) le opere e le attività per le quali la presente legge lo preveda nonché le seguenti opere ed attività che risultino consentite dalla normativa dei PTP o del PTPR e quando non sottoposte alla procedura di VIA:
1) strade carrabili esterne ai centri urbani con carreggiata superiore a ml. 5,50;
2) dighe ed altre opere idrauliche di grande portata;
3) utilizzazione, a scopo industriale, di aree con superficie superiore a cinque ettari;
4) impianti industriali ubicati fuori dalle aree già attrezzate e previste negli strumenti urbanistici, che impegnino una superficie del lotto di pertinenza superiore a due ettari;
5) impianti zootecnici per allevamenti superiori a:
a) 250 UBA (unità bovino adulto);
b) 10.000 capi per avicunicoli;
c) 100 scrofe per suini;
6) elettrodotti di elevata potenza e grandi impianti e attrezzature per telecomunicazioni e diffusioni radiotelevisive che richiedano la costruzione di grandi strutture di supporto (piloni e tralicci);
7) gasdotti ed acquedotti che non riguardino la distribuzione locale;
8) porti turistici ed approdi di media e grande dimensione anche dei canali navigabili;
9) interventi di adeguamento di impianti ferroviari;
10) attività o modalità d'uso del suolo con conseguenze rilevanti sulle qualità ambientali e paesistiche del luogo quali depuratori, depositi nocivi, discariche pubbliche, depositi di materiali per esposizione o rivendita comprese macchine o automobili soprattutto se a cielo aperto, attività di autodemolizione compresi depositi di macchinari nuovi o usati, attività di rottamazione e deposito di rottami di ogni genere;
11) aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche, piste per go-kart, piste per motocross, centri merci, centri intermodali, impianti di risalita.



Art. 30
(Studio di Inserimento Paesistico - SIP)

1. Per le opere e le attività di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e c), il SIP costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della l. 1497/1939; a tale scopo il SIP deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate alla entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:
a) descrizione della morfologia dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell'intervento o dell'attività;
b) descrizione, relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento o dell'attività sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare, con riguardo alla specificità del bene sottoposto a tutela e con particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;
c) caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;
d) misure proposte per l'attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.

2. Per i piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), il SIP costituisce documentazione essenziale affinché gli stessi assumano valenza paesistica ai sensi dell'articolo 28, comma 1 e deve contenere, sintetizzate in elaborati redatti in scala adeguata, precise considerazioni relativamente a:
a) relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti;
b) individuazione dell'ambito territoriale del piano con descrizione delle caratteristiche geomorfologiche;
c) descrizione dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare;
d) collocazione nel contesto urbano con individuazione delle relazioni spaziali e visive tra il piano ed il tessuto edilizio esistente anche in rapporto con il paesaggio, naturale o antropizzato, circostante;
e) individuazione delle azioni o prescrizioni tese alla conservazione, alla valorizzazione ed al recupero delle qualità peculiari del bene o dei luoghi cui subordinare l'attuazione degli interventi;
f) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nei centri storici o in zone a questi limitrofe o visivamente interferenti con essi, delle prescrizioni tese a evitare la continuità tra nuove realizzazioni e gli organismi urbani storici facilitandone la percezione nonché gli squilibri dimensionali sia nel caso di edifici pubblici che privati, nel rispetto delle tipologie e dei valori estetici tradizionali, con specifico riferimento ai particolari costruttivi, alle finiture ed alle coloriture;
g) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nelle zone non urbanizzate, delle motivazioni della localizzazione e delle azioni e prescrizioni tese ad attenuare gli effetti ineliminabili sul paesaggio.

3. Ai fini della redazione del SIP la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite direttive.

4. In ogni caso, per le opere, le attività ed i piani di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), b) e c) il SIP deve contenere una valutazione della compatibilità delle trasformazioni proposte in rapporto alla finalità specifica di tutela ambientale e paesistica stabilita per i beni o per gli ambiti, attribuendo a detta finalità preminente rilievo ponderale nelle operazioni di valutazione.



Art. 31
(Norme di salvaguardia)

1. Le aree sottoposte a vincolo paesistico, comprese in ambiti per i quali è stato approvato un PTP o il PTPR ma sprovviste della classificazione ai fini della tutela, sono disciplinate dalle seguenti norme di salvaguardia:
a) nelle zone agricole si applica la normativa prevista dai singoli PTP o dal PTPR per zone agricole analoghe;
b) nelle altre zone sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo nonché, subordinatamente all'approvazione di piani attuativi accompagnati dal SIP di cui agli articoli 29 e 30, gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP. (72)

2. Per le aree sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'approvazione dei PTP o del PTPR, per le quali i singoli PTP o il PTPR abbiano già previsto la classificazione ai fini della tutela, si confermano i livelli di tutela previsti, da applicare in regime di salvaguardia; la stessa disposizione si applica per le aree che siano state sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'adozione dei PTP o del PTPR.

3. Per gli ambiti territoriali sprovvisti di PTP, nei territori soggetti a vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 della l. 431/1985, si applica la normativa contenuta nel Capo II.

4. Per gli ambiti territoriali sprovvisti di PTP nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente si applicano le seguenti norme di salvaguardia:
a) nelle zone agricole l'edificazione è consentita, se prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, con l'indice di edificabilità fondiaria non superiore a metri cubi 0,015/mq su lotti minimi di 50.000 mq;
b) nelle altre zone sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo nonché, subordinatamente all'approvazione di piani attuativi accompagnati dal SIP di cui agli articoli 29 e 30, gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP. (73)


Art. 31.1 (74)
(Strumenti di attuazione del PTPR e misure incentivanti)
1. La Regione individua e promuove strumenti volti ad assicurare lo sviluppo sostenibile, la gestione e la valorizzazione dei paesaggi attraverso progetti mirati e azioni di recupero. Il PTPR individua, in particolare, progetti mirati, misure incentivanti e di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi del territorio regionale.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 prevedono forme di collaborazione e concertazione tra la Regione, gli enti pubblici statali e locali e soggetti privati interessati, e possono individuare misure incentivanti, finanziamenti pubblici e privati.
3. Rientrano negli strumenti di cui al comma 1:
a) i programmi di intervento per il paesaggio;
a bis) programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali; (74a)
b) i parchi culturali ed archeologici;
c) i piani attuativi comunali con valenza paesistica.



Art. 31bis (75)
(Programmi di intervento per il paesaggio)

1. La Regione al fine di valorizzare il paesaggio, anche in attuazione delle indicazioni dei PTP o del PTPR ed in relazione ad analoghe previsioni di programmi nazionali o comunitari, può approvare appositi programmi di intervento per il paesaggio, di seguito denominati programmi.
2. I programmi possono riguardare ambiti territoriali sia interni che esterni ad aree sottoposte a vincolo paesistico, individuano azioni, misure, opere ed altri interventi diretti esclusivamente alla valorizzazione, riqualificazione, recupero, ripristino, mantenimento dei beni paesaggistici ed individuano le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione dei programmi stessi.
3. Gli interventi previsti nei programmi possono essere realizzati con risorse pubbliche o private; in tal caso le amministrazioni competenti stipulano con i privati specifiche convenzioni.
4. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, anche su richiesta degli enti locali, adotta un apposito schema del programma che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è trasmesso ai comuni interessati per l’affissione presso i rispettivi albi pretori per sessanta giorni. Entro tale termine tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni.
5. I comuni, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, trasmettono alla Regione le osservazioni pervenute unitamente ad una relazione complessiva.
6. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle osservazioni e della relazione complessiva di cui al comma 5, approva il programma. Il programma approvato è pubblicato nel BUR.
7. (75a)
Art 31 bis. 1 (75b)
(Programmi di intervento per la tutela e
la valorizzazione delle architetture rurali)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali, la Regione salvaguarda e valorizza gli insediamenti agricoli, gli edifici, i fabbricati ed i complessi architettonici rurali presenti sul proprio territorio, di seguito denominati architetture rurali, che presentino interesse estetico tradizionale e siano testimonianza dell’economia rurale tradizionale, anche in funzione del rapporto che continuano ad avere con la realtà produttiva agricola e con i paesaggi agrari di cui costituiscono connotato essenziale. A tal fine la Regione incentiva la conservazione dell’originaria destinazione d’uso, la salvaguardia delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali e le attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.
2. Rientrano tra le architetture rurali, oltre a quelle realizzate tra il XIII ed il XIX secolo di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali), anche i manufatti legati alla conduzione agricola, alle relative attività produttive e di servizio del territorio, espressione del paesaggio agrario postunitario caratterizzato dall’azione di colonizzazione del territorio mediante appoderamenti, bonifiche e frazionamenti fondiari.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, sentita la Soprintendenza competente, individua, anche attraverso ricerche o censimenti, le architetture rurali presenti nel proprio territorio e provvede al loro recupero e valorizzazione attraverso appositi programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle stesse.
4. I programmi di intervento di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure di cui all’articolo 31 bis, commi 4, 5 e 6.
5. I programmi di cui al comma 3 stabiliscono:
a) la definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche delle architetture rurali al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, nel rispetto dei criteri tecnico scientifici per la realizzazione degli interventi definiti dalla normativa statale o da misure comunitarie per tipologie analoghe;
b) la previsione degli incentivi volti al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e delle relative procedure di concessione dei contributi in base alle diverse tipologie di architetture rurali ed ai caratteri dei paesaggi agrari circostanti da recuperare;
c) le modalità di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari nonché di verifica sull’attuazione degli interventi stessi.
6. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo la Regione provvede con le risorse proprie, con i fondi ripartiti tra le regioni ai sensi della l. 378/2003, con i fondi previsti da altra normativa statale o comunitaria nonché con eventuali proventi derivanti da sponsorizzazioni, lasciti o erogazioni liberali.


Art. 31ter (76)
(Parchi archeologici e culturali)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di beni culturali e paesaggistici e d’intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, può individuare, all'interno delle aree sottoposte a vincolo paesistico e, in particolare, in quelle di interesse archeologico, zone da destinare nella loro globalità alla fruizione collettiva come parchi archeologici e culturali, al fine di promuovere, valorizzare e consolidare le identità della comunità locale e dei luoghi.
2. I parchi archeologici e culturali possono riguardare sia i beni architettonici, monumentali, paesaggistici e naturali, sia aspetti della letteratura e della tradizione religiosa e popolare e possono comprendere anche zone esterne alle aree con vincolo paesistico.
3. I parchi archeologici e culturali sono istituiti mediante apposite convenzioni tra Regione ed amministrazioni pubbliche interessate, ivi comprese le soprintendenze competenti, ed eventuali associazioni ed organizzazioni culturali.
4. La convenzione di cui al comma 3 definisce, in conformità alla normativa statale vigente in materia di beni culturali e paesaggistici , la disciplina d'uso del parco archeologico e culturale, con particolare riguardo agli aspetti di fruizione, promozione e valorizzazione. La convenzione individua altresì gli interventi prioritari da realizzare ed eventuali misure incentivanti o finanziamenti pubblici e privati.
5. (76a)

Art. 31quater (77)
(Piani attuativi con valenza paesistica)

1. In relazione a specifici e circoscritti ambiti territoriali individuati graficamente o indicati dalla normativa dei PTP o del PTPR, i comuni definiscono una più puntuale disciplina delle trasformazioni territoriali previste dagli stessi PTP o PTPR, attraverso la formazione di strumenti urbanistici attuativi, accompagnati da SIP, che assumono valore di piano attuativo con valenza paesistica.

2. I piani attuativi con valenza paesistica verificano le perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica dei PTP o del PTPR, precisano i perimetri entro i quali si attuano le trasformazioni e possono disciplinare, in particolare:
a) la valorizzazione ed il recupero degli insediamenti urbani periferici;
b) la riqualificazione delle aree di particolare degrado;
c) il recupero del patrimonio edilizio esistente;
d) la riqualificazione del centro storico e delle relative aree di rispetto.

3. I piani attuativi con valenza paesistica costituiscono integrazione o specificazione dei PTP o del PTPR e riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui all’articolo 25.

Art. 31quinquies (78)
(Varianti speciali per il recupero dei nuclei abusivi in ambito paesistico)


1. Nelle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR i comuni possono adottare, in conformità alla l.r. 28/1980 e successive modifiche, varianti speciali allo strumento urbanistico generale, al fine del recupero dei nuclei edilizi abusivi perimetrati.
2. Qualora la variante speciale non sia conforme ai PTP o al PTPR, il comune può, contestualmente all’adozione della variante stessa, proporre una modifica del PTP o del PTPR limitatamente al soddisfacimento degli standard di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968 ed all'eventuale inserimento di lotti interclusi o di edifici adiacenti alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27.1.
2 bis. I comuni definiscono, nell’ambito degli strumenti urbanistici attuativi delle varianti speciali previsti dall’articolo 8 della l.r. 28/1980, norme e prescrizioni di interventi finalizzati al risanamento ed alla riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati. (78a)
3. I pareri di cui all'articolo 32 possono essere rilasciati soltanto a seguito della definizione delle procedure relative alla variante speciale previste dai precedenti commi.
4. I comuni che, in applicazione della vigente normativa in materia di abusivismo edilizio, procedano alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, sono tenuti a darne comunicazione alla Regione al fine di apportare i necessari adeguamenti ai PTP o al PTPR stesso.


Capo VI
Subdelega ai comuni di funzioni amministrative



Art. 32
(Oggetto della subdelega)
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 e successive modifiche, concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio, sono delegate ai comuni le ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, per le opere già realizzate entro il 31 marzo 2003. (78b)



Art. 33
(Decorrenza della subdelega)

(78c)



Art. 34
(Modalità di esercizio delle funzioni subdelegate)

1. I pareri di cui all'articolo 32, sono espressi dal competente organo del comune, sentita la commissione edilizia comunale, come integrata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 59/1995 e successive modificazioni, in conformità alle direttive di cui all'articolo 35 emanate dalla Regione (79).

2. I pareri di cui all'articolo 32, sono espressi secondo le modalità previste dall'articolo 25 della presente legge e dall'articolo 82, nono comma, del D.P.R. 616/1977, come integrato dall'articolo 1 della legge 431/1985. La Regione, in sede di emanazione delle direttive di cui al comma 1, individua le fattispecie in cui le modalità di tutela dei PTP approvati alla data di entrata in vigore della presente legge determinano l'applicazione dell'articolo 33 della l. 47/1985. (80).

2bis. Le direttive di cui al comma 1 sono emanate in coerenza con le finalità espresse dalla presente legge ed in relazione alla normativa dei PTP approvati.(81)


Art. 35
(Potere di direttiva, vigilanza e controllo)

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4, spetta alla Regione il potere di direttiva, vigilanza e sostituzione nei confronti degli enti locali destinatari della subdelega delle funzioni amministrative di cui al presente Capo.

2. La Regione effettua la vigilanza ed il controllo sull'esercizio delle funzioni subdelegate secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della l.r. 59/1995 e successive modificazioni.

3. Per l'esercizio delle funzioni subdelegate di cui all'articolo 32, le direttive della Giunta regionale determinano in particolare:
a) le modalità concernenti la comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali dei pareri espressi e la contestuale trasmissione della relativa documentazione;
b) la periodicità delle informative da inviare alla Regione circa i pareri espressi.


Capo VII
Norme transitorie e finali



Art. 36
(Allegati)

1. Costituiscono parte integrante della presente legge:
a) gli allegati da A1 a A16, concernenti le deliberazioni elencate nell'articolo 1, comprensive dei relativi allegati;
b) gli allegati da B1 a B16, contenenti gli indici delle norme tecniche di attuazione dei singoli PTP, nonché gli elenchi dei relativi elaborati grafici, approvati tenendo conto delle modificazioni introdotte con la presente legge.




Art. 36 bis (82)
(PTP gia' approvati)

1. I PTP approvati con deliberazione del Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data di approvazione del PTPR.

2. Ai PTP di cui al comma 1 si applicano le norme dei Capi II e V. In caso di contrasto tra le disposizioni dei PTP e le disposizioni contenute nel Capo II prevalgono quelle piu' restrittive.



Art. 36 ter (83)
(Accordi di programma in variante ai PTP)


1. Fino alla data di approvazione del piano territoriale paesistico regionale, gli accordi di programma aventi ad oggetto programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, ed altri interventi di edilizia residenziale pubblica, finanziati dalla Regione, possono comportare variazioni ai PTP vigenti a condizione che:
a) le variazioni attengano alle osservazioni presentate dai comuni entro il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 23; (84)
b) l'accordo di programma sia approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa ratifica del Consiglio regionale da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 può tenere luogo del provvedimento di esclusione del vincolo paesistico di cui all'articolo 7, comma 3. In mancanza dell'esclusione di detto vincolo, gli interventi previsti dal medesimo accordo di programma relativi ai beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 7, sono ammessi nel rispetto delle condizioni stabilite dal comma 8, lettere a), b) e c), nonché dal comma 11, lettere a), b) e c) del medesimo articolo.

2bis. Fino alla data di approvazione del PTPR, gli accordi di programma aventi ad oggetto piani o programmi d’intervento finalizzati all’acquisizione pubblica di aree ricadenti in aree naturali protette o con rilevante valore paesaggistico possono comportare variazioni ai PTP vigenti a condizione che:
a) le acquisizioni siano previste in strumenti urbanistici generali comunali approvati o adottati o in leggi regionali istitutive di aree naturali protette;
b) contestualmente all’indizione della conferenza di servizi, gli atti relativi all’accordo di programma siano sottoposti alle forme di pubblicità previste dall’articolo 23, commi 2 e 3, ma con i termini ridotti alla metà; (85)
c) l’accordo di programma sia approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa ratifica del Consiglio regionale da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo stesso. (86)




Art. 36 quater (87)
(Criteri per la redazione del primo PTPR - Disposizioni transitorie)


1. In attesa dell'approvazione del PTPR ai sensi dell'articolo 21, l'approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui si riscontrino erronee delimitazioni dei beni e dei territori sottoposti a vincolo o contraddittorietà della specifica normativa del PTP, è deliberata dalla Giunta regionale, con esclusione delle zone E del d.m. 1444/1968, previa istruttoria effettuata, sulla base di motivate e documentate proposte dei comuni interessati di precisazioni del PTP stesso, dalla struttura regionale competente per la pianificazione comunale d'intesa con la struttura regionale competente per la pianificazione paesistica, acquisito il parere reso in seduta plenaria dalla prima sezione del CTCR. La relazione istruttoria deve contenere esplicitamente i riferimenti alla certificazione da parte dell'ente, competente dell'errata delimitazione del vincolo o alla contraddittorietà della specifica normativa del PTP . (88)

1.1. (88a)

1bis. In attesa dell’approvazione del PTPR ai sensi dell’articolo 21 ed ai fini dell’applicazione dell’articolo 31, comma 3, qualora il territorio soggetto a vincolo paesistico non sia individuato con altri atti, si fa riferimento alle perimetrazioni del PTPR adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 23, comma 2. (89)

1ter. In attesa dell’approvazione del PTPR ai sensi dell’articolo 21, le proposte previste dall’articolo 23, comma 1, presentate dai comuni prima dell’adozione del PTPR da parte della Giunta regionale, valutate positivamente dalla stessa Giunta ed inserite nel PTPR adottato, sono trasmesse al Consiglio regionale che provvede, con propria deliberazione, all’adeguamento dei PTP vigenti. (89)

1 quater. Nelle more dell’adeguamento della presente legge al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, il primo PTPR è redatto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 156 del suddetto codice, tenendo conto anche delle nuove disposizioni sostanziali e procedurali concernenti i beni paesaggistici introdotte dal codice medesimo. (90)1quinquies. Nelle more dell’adeguamento previsto dal comma 1quater, ferme restando le competenze dei comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e all’articolo 32 della presente legge, per gli immobili e le aree tipizzati ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004 eventualmente individuati e sottoposti a tutela dal primo PTPR adottato dalla Regione, e in assenza di altri beni paesaggistici di cui al citato articolo 134, comma 1, lettere a) e b), ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitativi edilizi richiesti ai comuni anteriormente alla data di pubblicazione del citato PTPR adottato e non ancora rilasciati alla medesima data, le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni paesaggistiche sono delegate ai comuni medesimi. (91)

1sexies. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’articolo 146 e 159 del d.lgs. 42/2004, alle domande pervenute alla Regione entro il 14 febbraio 2008 (91a), data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del PTPR, si applica la normativa prevista dai PTP vigenti approvati con la presente legge. (91)


Art. 36 quinquies (92)
(Adeguamento ai giudicati e correzione di errori)

1. (93)




Art. 37
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.







Art. 38
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari conseguenti all'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento del capitolo n. 11454 del bilancio 1998.





Art. 38-bis (94)
(Dichiarazione d'urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.




Allegati omissis




Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 luglio 1998, n. 21, S.O. n. 1

(2) Numero così sostituito dall'art.icolo 1 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 25.

(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(4) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(5) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18, vedi al riguardo l' avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 dicembre 2004, n. 35 nonchè la relativa disposizione transitoria di cui all'articolo 32, comma 1 della medesima l.r. 18/2004

(6) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(7) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 25 e poi modificato dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(8) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 25.

(9) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 25.

(10) Comma inserito dall'articolo 3, comma 4 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18; vedi al riguardo la relativa disposizione transitoria di cui all'articolo 32, comma 1 della medesima l.r. 18/2004

(11) Comma sostituito dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18, vedi al riguardo l' avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 dicembre 2004, n. 35 nonchè la relativa disposizione transitoria di cui all'articolo 32, comma 1 della medesima l.r. 18/2004

(12) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 16.

(13) Comma modificato dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(13a) Comma modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(13b) Comma aggiunto dall'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(13c) Comma inserito dall'articolo 22, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(14) Comma così modificato dall'articolo 56, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 poi modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 16 e da ultimo dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18, vedi al riguardo l' avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 dicembre 2004, n. 35 nonchè la relativa disposizione transitoria di cui all'articolo 32, comma 1 della medesima l.r. 18/2004

(15) Alinea modificata dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18; vedi al riguardo la relativa disposizione transitoria di cui all'articolo 32, comma 1 della medesima l.r. 18/2004

(16) Lettera sostituita dall'articolo 87, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(17) Comma così modificato dall'articolo 56, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(18) Comma modificato dall'articolo 66, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(19) Lettera abrogata dall'articolo 66, comma 1, lettera b) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(20) Comma inserito dall'articolo 66, comma 1, lettera c) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(21) Alinea così modificata dall'articolo 56, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(22) Lettera sostituita dall'articolo 87, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(23) Comma modificato dall'articolo 93, comma 1 lettera a) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2; nel testo pubblicato sul BUR la modifica si riferiva erroneamente al comma 1 dell'articolo 7.

(24) Comma aggiunto dall'articolo 56, comma 1, lettera d) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(25) Comma inserito dall'articolo 5, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18 e poi modificato dall'articolo 71, comma 1 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(25a) Comma inserito dall'articolo 5, comma 32, lettera a) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e poi sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8

(26) Comma inserito dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18 e poi soppresso dall'articolo 71, comma 2 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(26a) Comma abrogato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8

(26b) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 2018, n. 2 e successivamente modificato dall'articolo 22, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(26c) Comma aggiunto dall'articolo 22, comma 18, lettera b), della legge regionale 27 febbraio, n. 1

(27) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(28) Lettera modificata dall'articolo 89, comma 1 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

(29) Lettera sostituita dall'articolo 89, comma 2 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

(30) Comma modificato dall'articolo 89, comma 3 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

(31) Comma modificato dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(32) Comma inserito dall'articolo 7, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18 e poi modificato dall'articolo 71, comma 3 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(33) Comma aggiunto dall'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37.

(34) Lettera modificata dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18 e poi dall'articolo 83, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(35) Comma modificato dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(36) Comma inserito dall'articolo 8, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(37) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(38) Comma inserito dall'articolo 9, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(39) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(39a) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 32, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e poi abrogato dall'articolo 1, comma 23, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12

(40) Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(41) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18; vedi al riguardo la relativa disposizione transitoria di cui all'articolo 32, comma 1 della medesima l.r. 18/2004

(42) Comma modificato dall'articolo 288, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(43) Comma inserito dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004 e poi sostituito dall'articolo 71, comma 4, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(43a) Comma inserito dall'articolo 71, comma 4, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(44) Comma modificato dall'articolo 288, comma 1, lettera b) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(45) Comma così modificato dall'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 25.

(45a) Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi dall'articolo 22, comma 18, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(45b) Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(46) Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 40

(47) Articolo inserito dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(47.1) Lettera sostituita dall'articolo 5, comma 32, lettera c), numero 1) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e poi sostituita dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8

(47.2) Lettera inserita dall'articolo 5, comma 32, lettera c), numero 2) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e poi sostituita dall'articolo 1, conma 4 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8

(47.3) Lettera inserita dall'articolo 3, comma 90, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(47.4) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 5 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8 e poi abrogata dall'articolo 22, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(47.5) Lettera aggiunta dall'artcolo 5, comma 32, lettera c), numero 3) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e poi abrogata dall'articolo 1, comma 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8

(47a) Comma aggiunto dall'articolo 22, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(48) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(48a) Comma modificato dall'articolo 1, comma 7 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8

(49) Comma aggiunto dall'articolo 56, comma 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(50) Termine modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 16, dall'articolo 45 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, dall'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 39, dall'articolo 93, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, dall'articolo 87, comma 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, dall'articolo 15, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18, dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 19, dall'articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 12, dall'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 21, dall'articolo 72, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, dall'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2009, n. 30, dall'articolo 2, comma 89 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, dall'articolo 10, comma 14 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19, dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 16, dall'articolo 1della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 3, dall'articolo 1, comma 8 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8, dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 febbraio 2015, dall'articolo 9, comma 32 della legge regionale 31 dicembre 2015, dall'articolo 3, comma 75, della legge regionale 31 dicembrre 2016, n. 17, dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 2018, n. 2 e da ultimo dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 2019

(51) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(52) Comma aggiunto dall'articolo 56, comma 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e poi modificato dall'articolo 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 16

(53) Rubrica modificata dall'articolo 17, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(54) Comma modificato dall'articolo 17, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18; vedi al riguardo la disposizione transitoria di cui all'articolo 32, comma 2 della medesima l.r. 18/2004

(55) Comma inserito dall'articolo 17, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(56) Comma così modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 25 e, da ultimo dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 16.

(57) Comma modificato dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 39

(58) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 4 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(59) Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18 e poi modificato dall'articolo 71, comma 5 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(60) Articolo inserito dall'articolo 13 della legge regionale 18 settembre 2002, n. 32

(60a) Articolo modificato dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 16

(61) Articolo sostituito dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(62) Comma inserito dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(63) Comma modificato dall'articolo 19, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(64) Comma così modificato dall'articolo 5 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 25.

(65) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 9 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8

(66) Comma aggiunto dall'articolo 56, comma 5 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, poi modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 16.

(67) Articolo inserito dall'articolo 21, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(67a) Termine modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 febbraio 2015, n. 2

(68) Articolo inserito dall'articolo 42 della legge regionale 12 gennaio, 2001, n. 2

(69) Comma modificato dall'articolo 289 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(70) Comma aggiunto dall'articolo 22, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18 e poi modificato dall'articolo 71, comma 6, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(70a) Comma aggiunto dall'articolo 71, comma 6, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(71) Articolo inserito dall'articolo 296 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, poi modificato dall'articolo 13, comma 3, lettere a) e b) della legge regionale 18 dicembre 2002, n. 32. Per l'interpretazine autentica dell'espressione "adeguamenti funzionali ed opere di completamento" contenuta nel presente comma, vedi l'articolo 13, comma 2 della legge regionale 18 settembre 2002, n. 32. Successivamente tale articolo è stato abrogato dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(72) Lettera modificata dall'articolo 24, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(73) Lettera modificata dall'articolo 24, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(74) Articolo inserito dall'articolo 25, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(74a) Lettera inserita dall'articolo 71, comma 7 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(75) Articolo aggiunto dall'articolo 56, comma 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e poi sostituito dall'articolo 26, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(75a) Comma abrogato dall'articolo 71, comma 8 della legge regionale 28 aprile 2006 n. 4

(75b) Articolo inserito dall'articolo 71, comma 9 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(76) Articolo inserito dall'articolo 27, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(76a) Comma abrogato dall'articolo 71, comma 10 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(77) Articolo inserito dall'articolo 28, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18; vedi al riguardo la relativa disposizione transitoria di cui all'articolo 32, comma 1 della medesima l.r. 18/2004

(77a)
(78) Articolo inserito dall'articolo 29, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18; vedi al riguardo la relativa disposizione transitoria di cui all'articolo 32, comma 1 della medesima l.r. 18/2004

(78a) Comma inserito dall'articolo 71, comma 11 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(78b) Comma modificato dall'articolo 5 della legge regionale 3 ottobre 2005, n. 17 e poi sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 febbraio 2015, n. 2

(78c) Articolo abrogato dall'articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2005, n. 17

(79) Comma così modificato dall'articolo 56, comma 6, lettera a) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(80) Comma così modificato dall'articolo 56, comma 6, lettera b) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e da ultimo dall'articolo 30, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(81) Comma aggiunto dall'articolo 56, comma 6, lettera c) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e poi modificato dall'articolo 30, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(82) Articolo aggiunto dall'articolo 6 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 25.

(83) Articolo inserito dall'articolo 87, comma 3 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(84) Lettera modificata dall'articolo 31, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

(85) Lettera modificata dall'articolo 71, comma 12 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(86) Comma aggiunto dall'articolo 31, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18, vedi al riguardo l' avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 dicembre 2004, n. 35

(87) Articolo aggiunto dall'articolo 56, comma 7 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6. Si evidenzia che per un errore di coordinamento l'articolo ha assunto la numerazione di 36 bis anzichè quella corretta di 36 ter. Per correggere tale errore il numero dell'articolo e la relativa rubrica sono stati modificati dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 12

(88) Comma modificato dall'articolo 290 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(88a) Comma inserito dall'articolo 5, comma 32, lettera d) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e poi abrogato dall'articolo 1, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8

(89) Comma aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 18 settembre 2002, n. 32 e poi modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 12

(90) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 12

(91) Comma aggiunto dall'articolo 72, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31;

(91a) Vedi per l'interpretazione della locuzione: "domande pervenute alla Regione entro il 14 febbraio 2008" l'articolo 5, comma 33 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(92) Articolo inserito dall'articolo 5, comma 32, lettera e) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(93) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 23, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12

(94) Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 25

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.