Legge Regionale 6 novembre 2008, n. 15.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2, 27 gennaio 2012, n. 1 e 8 agosto 2016, n. 22.    

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.  

 

Testo vigente della Legge Regionale 6 novembre 2008, n. 15.

 

 "Disciplina per l'attività di agriturismo"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PFRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 PROMULGA

La seguente legge:

 

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, disciplina, promuove e sostiene le attività agrituristiche al fine di favorire:

a) lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio;

b) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali per contrastare l'esodo;

c) la creazione di nuove opportunità occupazionali con attenzione alle donne e ai giovani;

d) il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio rurale, naturale ed edilizio;

e) la conservazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;

f) la promozione e la valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato, caratteristici e tradizionali del mondo rurale;

g) il recupero, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale del mondo rurale;

h) la promozione e lo sviluppo dei rapporti tra la città e la campagna;

i) la funzione educativa e didattica dell'attività agricola;

l) la costituzione di aziende agrituristiche-venatorie, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) stabilisce i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attività agrituristica;

b) favorisce e sostiene la promozione dell'offerta agrituristica;

c) sostiene iniziative volte alla formazione professionale degli operatori agrituristici;

d) vieta, nei pressi degli agriturismi e comunque nei territori facenti parte dei parchi naturali, l'insediamento di attività potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente e per il paesaggio.


 

 

Art. 2

Definizione dell'attività di agriturismo

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4, nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;

d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi beni.

4. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.


 

 

Art. 3

Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero

1. Possono essere utilizzati per svolgere le attività previste dalla presente legge:

a) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso fondo;

b) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nei borghi e nei centri abitati ove è situato il centro aziendale per i quali deve essere garantita la conservazione della ruralità;

c) le superfici aziendali da destinare ad attività ricreative, sportive e di accoglienza.

2. La eventuale ristrutturazione dei locali di cui al comma 1 è eseguita nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti nonché delle caratteristiche ambientali delle zone interessate mediante l'utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della zona.

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali; lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti come rurali e come beni strumentali, ai sensi dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536. Inoltre sono assimilate le strutture sanitarie con fondo di pertinenza agricolo, gestite da cooperative di tipo B che operano in agricoltura con il fine di implementare inserimenti lavorativi di fasce svantaggiate. (1)

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 79, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.


 

 

Art. 4

Funzioni e compiti amministrativi della Regione

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 1;

b) l'adozione di direttive e l'esercizio dei poteri sostitutivi per le funzioni conferite alle Province e ai Comuni, di cui agli articoli 5 e 6;

c) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo, di cui all'articolo 17;

d) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

e) le attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione;

f) l'istituzione dell'archivio regionale.

f bis) l'attribuzione della classificazione delle aziende agrituristiche nonché la vigilanza e controllo sulla osservanza degli obblighi della presente legge.

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 52, comma 17, lettera a), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

 

Art. 5 (1)

[Funzioni e compiti amministrativi delle Province]

[1. Sono attribuiti alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui alla presente legge, compreso il controllo sul possesso dei requisiti inerenti la classificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);

b) l'attribuzione della classificazione delle aziende agrituristiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 96/2006, sulla base del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza;

c) l'individuazione del fabbisogno di formazione per gli imprenditori agrituristici e per gli addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche;

d) l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 10, comma 5, della presente legge.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52, comma 17, lettera b), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

 

Art. 6

Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni

1. Sono attribuiti ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) le attività relative alla segnalazione certificata di inizio attività; (1)

b) l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 12.

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.


 

 

Art. 7

Esercizio dell'attività agrituristica

1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede la struttura agrituristica alla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale sono allegati: (1)

a) la relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull'azienda agricola e sulle attività agrituristiche proposte che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza dell'attività agricola di cui all'articolo 10;

b) il possesso dell'attestato di formazione per addetti alle attività connesse all'igiene degli alimenti, ai sensi del decreto regionale dirigenziale del 23 febbraio 2005, n. 46;

c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la insussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 96/2006;

d) il titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda;

e) il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi della vigente normativa in materia previdenziale ed assicurativa dei propri dipendenti;

f) il rispetto degli obblighi fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia;

g) la documentazione attestante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con data di inizio attività, partita IVA e codice fiscale;

h) le visure catastali di mappa e di partita relative ai fabbricati aziendali e ai terreni da destinare ad uso agrituristico. I fabbricati aziendali devono risultare in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche, già accatastati alla categoria rurale o alla categoria D10 o per i quali risulta presentata istanza, corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti necessari di aggiornamento catastale;

i) gli elaborati grafici in scala 1:100 dei locali e delle aree da destinare ad uso agrituristico.

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche;

l) la planimetria generale delle superfici aziendali con l'ubicazione di tutti i fabbricati in essa presenti e la relativa destinazione d'uso;

m) il parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio relativo ai locali da adibire all'attività. In particolare, l'autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale e di autocontrollo igienico-sanitario tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

2. L'attività agrituristica può essere intrapresa contestualmente alla presentazione, all'amministrazione competente, della segnalazione di cui al comma 1. (2)

3. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può formulare, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 2, rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal Comune.

4. Se il richiedente è persona giuridica, oltre ai documenti di cui al comma 1, sono allegati:

a) l'atto costitutivo e lo statuto;

b) il certificato di vigenza e il certificato fallimentare;

c) la deliberazione del consiglio di amministrazione che approva il progetto di attività agrituristica ed autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza.

5. Se il richiedente intende intraprendere un'attività per un numero di ospiti non superiore a dieci deve allegare la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l).

6. Non possono esercitare l'attività agrituristica, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, nel triennio, condanna per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, secondo la vigente normativa;

b) sono sottoposti a misure di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

7. Il Comune provvede a trasmettere, anche per via telematica, copia della segnalazione certificata di cui al comma 1 ed i provvedimenti adottati alla Provincia e all'ufficio regionale competente. (3)

 

(1) Alinea così modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.

(2) Comma dapprima sostituito dall'articolo 52, comma 17, lettera c), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 successivamente così integralmente sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera c) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.

(3) Comma così sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.


 

 

Art. 8

Archivio regionale

1. Presso l'assessorato regionale all'agricoltura è istituito l'archivio regionale delle aziende agrituristiche ai fini del monitoraggio e per gli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge n. 96/2006.

2. L'archivio regionale cura l'elaborazione dei dati per la predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 21.

3. Le modalità di tenuta dell'archivio sono disciplinate dal regolamento.


 

 

Art. 9

Riserva di denominazione

1. L'uso delle denominazioni agriturismo e dei termini attributivi derivati sono riservati esclusivamente alle attività svolte ai sensi della presente legge.


 

 

Art. 10

Connessione e prevalenza

1. L'attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione con l'attività agricola che rimane prevalente.

2. Ai fini della presente legge il carattere di prevalenza dell'attività di coltivazione del fondo, della silvicoltura e dell'allevamento di animali rispetto all'attività agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica sulla base delle tabelle di cui al comma 5.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.

4. La connessione dell'attività agrituristica si realizza quando l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi, al numero degli addetti e al grado del loro impegno agricolo, è idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento.

5. Le tabelle tempo-lavoro sono individuate dal regolamento e sono aggiornate ogni tre anni. Gli aggiornamenti sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale di cui all'articolo 15.


 

 

Art. 11

Obblighi degli operatori agrituristici

1. Gli operatori agrituristici sono tenuti:

a) a comunicare al Comune le tariffe, il periodo di apertura e, se intendono procedere alla chiusura temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura;

b) ad esporre al pubblico una tabella indicante i servizi offerti;

c) ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

d) a comunicare al Comune qualsiasi variazione dell'attività, entro quindici giorni dalla variazione, confermando sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge;

e) a somministrare alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dal regolamento.


 

 

Art. 12

Sanzioni amministrative

1. L'imprenditore che esercita l'attività di agriturismo in violazione dell'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell'attività.

2. Chiunque utilizza le denominazioni di cui all'articolo 9 ovvero utilizza denominazioni suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti ovvero viola i criteri di classificazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 96/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

3. L'imprenditore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00 nei seguenti casi:

a) esposizione o applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati al Comune;

b) omessa comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e d);

c) omessa o incompleta comunicazione delle tariffe di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);

d) omessa esposizione ovvero errata o incompleta compilazione della tabella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).

4. Alle violazioni previste nel regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.

5. Nel caso di più violazioni di disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1 e nel caso di reiterazione delle violazioni si applicano gli articoli 8 e 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comune competente che introita i relativi proventi.

7. L'irrogazione delle sanzioni è disposta in osservanza della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

8. Sono fatte salve le sanzioni di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie - nonché per quanto applicabili le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali.


 

 

Art. 13

Norme igienico-sanitarie

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.

2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aero-illuminanti.

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni della vigente normativa comunitaria e statale.

4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico -sanitario, tiene conto della diversificazione e delle quantità delle produzioni al fine del rilascio dell'autorizzazione.

5. Nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, può essere consentito l'uso della cucina domestica.

6. Il regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica.


 

 

Art. 14

Svolgimento dei controlli sulle attività agrituristiche

1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sull'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, i presidenti delle Province ed i sindaci possono promuovere la stipula di intese fra le amministrazioni competenti per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli amministrativi e sulla qualità dell'accoglienza.

2. Le intese di cui al comma 1 garantiscono che i controlli sono svolti con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione.

3. I controlli sono svolti anche a campione per la cui scelta sono prese in considerazione segnalazioni di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato e sono immediatamente comunicati con i relativi esiti alle amministrazioni competenti.

4. Copia delle intese di cui al comma 1 è trasmessa, anche per via telematica, all'ufficio regionale competente.


 

 

Art. 15 (1)

[Comitato tecnico regionale per l'agriturismo]

[1. È istituito presso l'assessorato all'agricoltura della Regione, quale organo consultivo in materia di agriturismo, il comitato tecnico regionale per l'agriturismo, di seguito denominato comitato tecnico regionale, costituito da:

a) il dirigente del settore competente in materia di agriturismo o suo delegato, che lo presiede;

b) un dirigente dell'assessorato all'urbanistica, politiche del territorio, edilizia pubblica e abitativa;

c) un dirigente dell'assessorato alla sanità;

d) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani designato dall'associazione;

f) un rappresentante designato da ciascuna delle Province;

g) un funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura, con funzioni di segretario.

2. Il comitato tecnico regionale svolge i seguenti compiti:

a) esprime parere sul regolamento di cui all'articolo 19, comma 1;

b) stabilisce i criteri per monitorare e fornire i dati per il rapporto annuale di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 96/2006;

c) propone l'adozione di strumenti di comunicazione per lo scambio di esperienze sul territorio regionale;

d) propone attività di indagine, studio, ricerca e promozione;

e) esprime pareri sui criteri di concessione dei contributi a favore delle imprese agrituristiche e sulle attività di formazione.

3. Il comitato tecnico regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è insediato quando sono stati nominati i due terzi dei componenti; le sedute del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52, comma 17, lettera d), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

 

Art. 16 (1)

[Formazione]

[1. La Regione, in collaborazione con le Province e con le associazioni degli operatori agrituristici, sostiene lo sviluppo delle attività di cui alla presente legge anche attraverso attività di formazione professionale.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52, comma 17, lettera e), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

 

Art. 17

Iniziative ammesse a incentivi

1. Alle imprese singole o associate che esercitano l'attività agrituristica si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.

2. Per l'attuazione delle finalità della presente legge possono essere ammesse a beneficio le seguenti iniziative:

a) il recupero, il riattamento, il risanamento conservativo, la riqualificazione funzionale di edifici, alloggi e locali da destinare ad attività agrituristica;

b) il recupero ed il restauro nonché l'acquisto dell'arredamento per i locali da destinare all'accoglienza, alla ristorazione, all'esposizione, al consumo e alla vendita dei prodotti;

c) la realizzazione di microimpianti per la lavorazione ovvero la trasformazione dei prodotti agricoli aziendali;

d) l'allestimento delle aree di sosta per i campeggiatori;

e) la realizzazione di impianti e di aree attrezzate per le attività ricreative, didattiche, culturali e sportive, ivi compresi i percorsi aziendali, i recinti per l'equiturismo;

f) le nuove costruzioni di servizi igienico-sanitari per l'agricampeggio;

g) il miglioramento dell'accessibilità e della viabilità aziendale, ivi compresa la realizzazione di aree di sosta;

h) la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energie alternative da utilizzare esclusivamente in azienda ad uso agrituristico;

i) l'acquisto di cavalli da sella ed altri animali con le connesse strutture ed attrezzature;

l) la realizzazione di impianti ad uso collettivo.


 

 

Art. 18

Interventi promozionali

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello regionale, può finanziare:

a) manifestazioni, campagne pubblicitarie, soggiorni di vacanze ovvero di lavoro a scopo divulgativo per la valorizzazione dell'ambiente e delle tradizioni del mondo rurale e dei prodotti tipici regionali e biologici anche di concerto con il programma promozionale dell'assessorato regionale al turismo;

b) sistemi informatici di presentazione, promozione e commercializzazione, in Italia e all'estero, dell'offerta agrituristica.


 

 

Art. 19

Strumenti di attuazione

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, sentito il comitato tecnico regionale, adotta un regolamento di attuazione della presente legge, nel quale sono disciplinati:

a) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) l'individuazione della quota di prodotti propri e di quelli acquistati tramite normali canali commerciali, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 96/2006;

c) i criteri per l'accertamento del rapporto di connessione delle attività agrituristiche e le tabelle di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 5;

d) le norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo-ricreativi delle strutture agrituristiche e delle aree attrezzate per il tempo libero;

e) le disposizioni igienico-sanitarie relative agli immobili e alle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche, nel rispetto della normativa vigente; le disposizioni igienico-sanitarie per la somministrazione e la preparazione dei pasti, nel rispetto della vigente normativa;

f) i requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività di macellazione di animali allevati in azienda;

g) i requisiti per l'ospitalità in spazi aperti;

h) le disposizioni per la conduzione delle piscine;

i) i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di preparazione per l'attività agrituristica. (1)

2. Gli strumenti e le competenze tecniche necessari all'attuazione dei processi e delle attività di preservazione e sviluppo del patrimonio forestale, agricolo e agrituristico di cui alla presente legge sono assicurati dalla Giunta regionale anche preservando l'utilizzazione a carattere permanente delle risorse tecniche convenzionate di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n.10. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e delle conseguenti potestà regionali di cui all'articolo 117, comma 4, della Costituzione e nel rispetto delle modalità di programmazione triennale dei fabbisogni di personale e relative procedure di consultazione, la Giunta regionale adotta le deliberazioni e gli atti necessari. Il piano esecutivo è deliberato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è attuato attraverso la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro e non oltre il 30 giugno 2009, previa verifica del pregresso svolgimento e superamento di procedure selettive di tipo concorsuale.

Il piano individua i parametri per l'inquadramento in relazione al titolo di studio posseduto e alla competenza e professionalità già acquisite nell'amministrazione regionale. L'amministrazione regionale continua in ogni caso ad avvalersi del personale di cui al presente comma durante tutto il periodo di attuazione del piano. Le somme previste sull'unità previsionale di base 2.77.191 del bilancio di previsione 2008, capitolo 3586, necessarie per il pagamento dei tecnici agricoli di cui al presente comma, sono trasferite, a decorrere dal 1 gennaio 2009, sulla upb 6.23.104. (1)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 17, lettera f), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

 

Art. 20

Norme transitorie, abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, comma 1; da tale data è abrogata la legge regionale 28 agosto 1984, n. 41.

2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della previgente disciplina.


 

 

Art. 21

Clausola valutativa

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle Province, una relazione comprendente:

a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) i dati relativi all'attività di controllo, di cui all'articolo 14, svolta dagli enti competenti;

c) l'entità delle sanzioni irrogate ai soggetti destinatari della presente legge;

d) i dati relativi al numero degli esercizi in attività;

e) il numero dei locali di proprietà dell'imprenditore agricolo utilizzati per attività agrituristiche;

f) il numero di immobili destinati ad attività agrituristiche per le quali è stato necessario effettuare interventi di recupero ovvero di restauro;

g) i dati relativi ai contributi concessi, alla tipologia delle iniziative finanziate e ai soggetti beneficiari;

h) i dati relativi all'utilizzo di prodotti tipici;

i) la qualità e la quantità delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di formazione professionale promosse;

l) lo stato delle procedure adottate per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'adempimento dei compiti stabiliti dalla legge;

m) l'analisi delle opportunità occupazionali attivate dalla legge con riferimento ai dati relativi agli indicatori di occupazione della popolazione residente nei Comuni rurali.


 

 

Art. 22

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sulla misura 3.1.1 "Diversificazione in attività non agricole" del Programma di sviluppo rurale della regione Campania approvato dalla Comunità Europea in data 24 ottobre 2007 per l'intero periodo 2007- 2015 e per un importo pari ad euro 33.962.894,00 e sulla misura 3.3.1 "Formazione ed Informazione" del PSR della regione Campania per un importo pari ad euro 480.000,00.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

6 novembre 2008

                                                                                                                               Bassolino