Legge Regionale 26 marzo 1993, n. 13.

   

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 15 marzo 2011, n. 4, 27 gennaio 2012, n. 1 e 7 agosto 2014, n. 16  e 7 agosto 2019, n. 16.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 26 marzo 1993, n. 13.

 

«Disciplina del complessi turistico-ricettivi all'aria aperta.»


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


 
la seguente legge:

Art. 1

Nozione.

1. Le aziende ricettive all'aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria costituiti da complessi organizzati in forma di campeggi e di villaggi turistici, inseriti nei piani regolatori dei Comuni, attrezzati per fornire, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217, ospitalità in spazi dotati di unità abitative proprie stabili o mobili o comunque atti a ricevere turisti forniti di mezzi di pernottamento e soggiorno autonomi e trasportabili. Le aree destinate a campeggio ed a villaggio devono essere inserite nei piani regolatori dei Comuni.


 

Art. 2 (1)

Campeggi

1. I campeggi sono complessi ricettivi all'aria aperta a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate, articolate in spazi per i servizi e apposite piazzole per la sosta e l'ospitalità di turisti, provvisti, di norma, di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, quali tende, roulotte, camper, autocaravan, maxi caravan, case mobili e altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.<o:p></o:p>

2. I campeggi possono contenere piazzole con unità abitative stabili, nonché manufatti leggeri, strutture, allestimenti mobili di qualsiasi genere, destinati al soggiorno e al pernottamento di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.<o:p></o:p>

3. L'installazione di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, nonché di altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili di cui ai commi 1 e 2, anche se collocati permanentemente entro il perimetro dei campeggi previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, costituisce attività edilizia libera.

4. I manufatti leggeri, le strutture, gli allestimenti mobili e i mezzi di cui al presente articolo:

a) sono forniti di equipaggiamenti interni strumentali all'autonomia del soggiorno e del pernottamento, nonché di meccanismi funzionali alla trasportabilità;<o:p></o:p>

b) non hanno alcun collegamento stabile al suolo; <o:p></o:p>

c) sono dotati di allacciamenti alle reti tecnologiche, accessori e pertinenze removibili in ogni momento.


(1) Articolo dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 129 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 in seguito dall'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.


 

Art. 3

Villaggi turistici

1. I villaggi turistici sono complessi ricettivi all'aria aperta a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate, articolate in spazi per i servizi e apposite piazzole per la sosta e l'ospitalità in unità abitative stabili, nonché in manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, destinati ad accogliere turisti sprovvisti, di norma, di mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.

2. I villaggi turistici possono contenere piazzole libere da destinare, in misura non superiore al venti per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate, a turisti provvisti di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, quali tende, roulotte, camper, autocaravan, maxi caravan, case mobili e altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.

3. L'installazione di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, nonché di altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili di cui ai commi 1 e 2, anche se collocati permanentemente entro il perimetro dei villaggi turistici previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, costituisce attività edilizia libera.

4. I manufatti leggeri, le strutture, gli allestimenti mobili e i mezzi di cui al presente articolo:

a) sono forniti di equipaggiamenti interni strumentali all'autonomia del soggiorno e del pernottamento, nonché di meccanismi funzionali alla trasportabilità;

b) non hanno alcun collegamento stabile al suolo;

c) sono dotati di allacciamenti alle reti tecnologiche, accessori e pertinenze removibili in ogni momento.

5. Le piazzole con unità abitative stabili non possono superare il sessanta per cento delle piazzole complessivamente autorizzate.

6. Le unità abitative stabili non possono avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a metri quadrati quindici e superiore a metri quadrati quaranta.

7. Assumono la denominazione di «villaggi alberghieri» i complessi ricettivi all'aria aperta in possesso dei requisiti previsti dall'allegata tabella C, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili inseriti in area attrezzata al soggiorno e allo svago della clientela.


(1) Articolo dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 129 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 in seguito dall'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.



Art. 4

Requisiti comuni.

1. I complessi ricettivi all'aria aperta:

a) devono essere completamente recintati;

b) devono essere articolati in piazzole, libere o allestite, per la sosta ed il soggiorno dei turisti ed in altre aree destinate ai servizi;

c) possono essere dotati di ristorante, bar, spaccio, bazar ed altri servizi accessori, nonché di impianti ed attrezzature sportive e ricreative riservate ai soli ospiti;

d) devono essere dotati di parcheggi per un numero di posti auto almeno pari a quello delle piazzole, fatte salve le eventuali specifiche norme comunali;

e) il rapporto fra superficie coperta e persone ospitali per ogni allestimento stabile non deve essere inferiore a mq. 3.75.

Nel caso sia previsto il posto auto nell'ambito della piazzola la dimensione di questa deve essere incrementata di mq. 10. Le superficie destinata a posto auto delle piazzole può essere portata in diminuzione di quella complessivamente destinata a parcheggi.

2. Le piazzole non possono avere una superficie inferiore a mq. 60. In zone di particolare pregio ambientale o di particolari caratteristiche geomorfologiche del terreno, che ne impediscono o limitano i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva del campeggio al netto delle aree di uso comune e pubblico ed il numero delle piazzole non sia inferiore a mq. 50 per piazzola. A partire dell'entrata in vigore della presente legge gli allestimenti di cui all'art. 2 devono avere un area di insediamento non inferiore a mq. 3.000. (1)


(1) Comma così sostituito dall'articolo 52, comma 21 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

Art. 5

Procedure per l'identificazione di aree destinate a complessi ricettivi all'aria aperta.

1. I complessi ricettivi sono consentiti unicamente nelle aree a tal fine destinate dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Le individuazione delle aree destinate alle Aziende ricettive all'aria aperta dovrà essere, comunque, effettuato in modo che esse siano ubicate in località salubri e risultino a conveniente distanza da opifici. ospedali, case di cura, caserme, aeroporti, cimiteri, da valutarsi in sede di istruttoria della domanda di autorizzazione.

3. Le concessione edilizia per la realizzazione di complessi ricettivi all'aria aperta è subordinata alla approvazione dei piani di lottizzazione convenzionata di cui alla legge regionale n. 14 del 1982. L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è subordinata al rilascio della concessione ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione.


 

Art. 6

Vincoli di destinazione.

1. Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le aree destinate agli insediamenti turistici individuate nello strumento urbanistico sono a tal fine vincolate per un decennio ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. Sono altresì sottoposti a vincolo decennale di destinazione i complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai quali vengono altresì estesi i benefici, provvidenze ed agevolazioni previste dalla normativa vigente per le aziende alberghiere.

3. Il vincolo di destinazione gravante sui complessi e sulle aree di cui al primo comma del presente articolo può essere rimosso su richiesta del proprietario previa restituzione di eventuali contributi pubblici ricevuti sia in conto capitale che in conto interessi.

4. Sulla istanza di rimozione del vincolo si pronunzia il Consiglio Comunale che ne informa l'Ente delegato al quale è riconosciuta la potestà di opporsi alla rimozione entro e non oltre un mese dalla data di ricezione della istanza.

5. Le aree di cui al primo comma del presente articolo relative a complessi per i quali è stata richiesta ed ottenuta la rimozione del vincolo, possono essere adibite solo ad uso agricolo fino alla scadenza di dieci anni di cui al primo comma dei presente articolo.

6. Nel caso di rimozione del vincolo saranno rimosse e/o abbattute, a spese del proprietario, anche tutte le strutture gravanti sull'area.


 

Art. 7 (1) 

Autorizzazione all'esercizio.

[1. L'esercizio di aziende ricettive all'aria aperta è soggetto ad autorizzazione del Comune o dei Comuni competenti per territorio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. La domanda di autorizzazione è indirizzata in carta legale al Sindaco che provvede ad acquisire il parere della Regione ai sensi del successivo comma 7. Ove il predette parere non venga espresso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta esso si intende favorevole.

3. La domanda di autorizzazione all'esercizio deve indicare:

a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore;

b) titolo legale di disponibilità del complesso ricettivo;

c) la denominazione prescelta che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;

d) la categoria di classificazione da conseguire;

e) il periodo o i periodi di apertura prescelti.

4. Alla domanda devono essere allegati:

a) la concessione edilizia, completa degli annessi elaborati, anche in copia autenticata;

b) ove manchi tra gli atti di cui al punto a) una planimetria in scala non inferiore a 1:100 con l'individuazione delle piazzole e la relativa numerazione degli allestimenti e degli impianti fissi;

c) l'elencazione dei requisiti atti al conseguimento della classificazione, di cui all'art. 15 della presente legge;

d) l'indicazione delle tariffe delle prestazioni e quelle per l'uso degli impianti e servizi comuni;

e) il regolamento organizzativo del complesso ricettivo.

5. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che:

a) sia dimostrata l'immediata disponibilità dell'area di insediamento del complesso ricettivo;

b) il regolamento organizzativo sia adeguato alle caratteristiche del complesso ricettivo e dei luoghi;

c) siano soddisfatti gli obblighi del titolare previsti al terzo comma dell'art. 9;

d) sia stata effettuata la classificazione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 15;

e) sia accertata la rispondenza dell'insediamento alle normative in materia di igiene, sicurezza e quanto altro inerente il complesso ricettivo sancito dalle leggi vigenti;

f) sia stata pagata la tassa di concessione regionale.

6. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio può comprendere anche attività di vendita di bevande analcoliche, di generi alimentari e di bazar, di ristorazione ed altre attività consentite dalle leggi vigenti limitatamente alle persone ospitate nel complesso ricettivo.

7. La Giunta regionale della Campania, Servizio turismo, esprime il proprio parere sulla domanda di autorizzazione tenendo conto, tra l'altro:

a) degli impianti esistenti;

b) delle eventuali direttive regionali in materia;

c) del movimento turistico e delle esigenze turistico-ricettive della zona interessata;

d) delle caratteristiche proprie del complesso ricettivo.

8. Il Comune provvede in merito alla domanda nel termine massimo di novanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma precedente.

Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

9. Nei tre giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione il Comune ne dà comunicazione alla Regione, all'Azienda di promozione turistica o alla Provincia, nonché alle competenti autorità di pubblica sicurezza.]


(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 70, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.


 

Art. 8 (1)

Contenuto dell'autorizzazione all'esercizio e rinnovo.

[1. L'autorizzazione all'esercizio ha validità annuale o stagionale ed è soggetta a rinnovo. In essa sono indicati, oltre agli elementi identificativi e di classificazione:

a) i termini di validità;

b) i periodi di apertura;

c) il numero delle piazzole, libere o allestite;

d) la ricettività massima consentita;

e) l'eventuale rappresentante;

f) le attività commerciali e di ristorazione eventualmente previste.

2. La ricettività massima consentita, da indicare nella autorizzazione, è determinata moltiplicando il numero delle piazzole previste, libere o allestite, per un numero di utenti non superiore a quattro.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento della tassa di concessione all'uopo dovuta e comunicazione delle eventuali variazioni di uno o più degli elementi e requisiti indicati nella domanda originaria di cui all'art. 7.

4. Il cambio di titolarità odi gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività devono essere comunica ti entro gli otto giorni successivi al Comune ed alla Giunta regionale della Campania, Servizio turismo - con l'indicazione, ove del caso, del nuovo titolare o del nuovo gestore dotati dei requisiti soggettivi previsti.]


(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 70, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.


 

Art. 9

Responsabilità della gestione e obblighi del titolare.

1. L'esercizio del complesso ricettivo all'aperto è svolto dal titolare dell'azienda, ovvero da un gestore che opera in nome e per conto del titolare. In ogni caso il titolare, qualora sia persona diversa dal gestore, risponde solidalmente con questo del pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

2. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta seno tenuti a dotarsi di assicurazione per i rischi di responsabilità civili nei confronti dei clienti.

3. Oltre alle notifichi dei clienti ospitati, da darsi secondo le prescrizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, è fatto obbligo ai gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta di compilare i modelli di rilevazione ISTAT e di dare ogni comunicazione richiesta dalla Regione e dagli Enti competenti sul movimento turistico.

4. È fatto obbligo al gestore di esporre in modo ben visibile all'esterno ed all'interno del complesso ricettivo i seguenti elementi, nell'ordine:

a) la denominazione del campeggio o villaggio turistico;

b) il simbolo della classificazione ottenuta;

c) la capacità ricettiva massima in persone/giorno;

d) Il tariffario di cui al successivo articolo 11;

e) i periodi di apertura e di chiusura.

5. I titolari o i gestori delle aziende turistiche di cui alla presente legge sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro istituito con legge 11 giugno 1971, n. 426, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

6. I titolari delle aziende turistiche di cui alla presente legge possono dare in gestione le attività commerciali all'interno della propria azienda.


 

Art. 10

Periodi di apertura.

1. I periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta possono essere: annuale o stagionale.

2. I complessi ricettivi ad apertura annuale possono rimanere chiusi per un periodo non superiore a tre mesi, a scelta del gestore. (1) La chiusura deve comunque essere opportunamente segnalata alle autorità competenti, previste dalla presente legge, ed indicata nelle insegne del complesso ricettivo e nelle guide specializzate. La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore a tre mesi e, in ogni caso, non oltre i sei mesi è comunicata agli enti competenti. (2) Trascorso tale periodo senza che si sia ripresa l'attività del complesso ricettivo, l'attività si intende definitivamente cessata. (3)

3. L'esercizio stagionale dell'attività non può essere svolto per un periodo inferiore a quattro mesi, comprendenti in ogni caso: (4)

a) per i complessi ricettivi estivi, i giorni dal 15 giugno al 15 settembre;

b) per i complessi invernali, i giorni dal 25 dicembre al 28 febbraio.

4. Il Comune può utilizzare, su richiesta delle aziende interessate e per motivate esigenze locali, l'ampliamento del periodo di apertura di cui al 30 comma, nel limite di 1/3.


(1) Periodo cosi sostiuito dall'articolo 1, comma 66, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(2) Periodo cosi sostiuito dall'articolo 1, comma 66, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(3) Periodo cosi sostiuito dall'articolo 1, comma 66, lettera c) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(4) Alinea cosi sostiuita dall'articolo 1, comma 66, lettera d) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.


 

Art. 11

Tariffe.

1. Alle strutture ricettive all'aria aperta è applicato il regime dei prezzi liberalizzati ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 e relativo D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del turismo e dello spettacolo.


 

Art. 12

Vigilanza.

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge sono esercitati dai Comuni.


 

Art. 13

Sospensione o cessazione dell'attività. (1)

1. Il Comune può disporre la sospensione o la cessazione dell'attività qualora nel complesso ricettivo vengano riscontrate irregolarità di ordine tecnico ed amministrativo tali da compromettere la funzionalità ai fini - turistici. (2)

2. Il relativo provvedimento motivato è comunicato alla Regione nei termini indicati al comma 9 dell'art. 7.


(1) Rubrica cosi sostiuita dall'articolo 1, comma 66, lettera e) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(2) Comma cosi sostiuito dall'articolo 1, comma 66, lettera f) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.


 

Art. 14

Altre strutture ricettive all'aria aperta.

1. Le associazioni od organismi senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, sociali, religiose possono organizzare, previa segnalazione certificata di inizio attività, complessi ricettivi all'aria aperta riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. (1) Tali complessi, costituiti da strutture totalmente rimovibili, devono in ogni caso presentare i requisiti di superficie delle piazzole e di installazioni igienico-sanitarie di uso comune previste come obbligatorie per i campeggi classificati con una stella; devono assicurare la salvaguardia dell'ambiente, l'igiene e l'incolumità delle persone; devono avere un responsabile espressamente indicato dall'associazione o dall'organismo interessato, il quale, ancorché non iscritto al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, assume gli stessi obblighi previsti per il gestore dalla presente legge. Tale attività può essere esercitata per un periodo non superiore a 30 giorni, eccezionalmente prorogabile, a domanda, una sola volta e per un pari periodo. (2)

2. Non sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività: (3)

a) gli enti locali che destinano non più di dieci piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti;

b) le associazioni agrituristiche che, nell'ambito di itinerari agrituristici, allestiscono piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti e con limite massimo di dieci piazzole.

3. Ogni altra forma di sosta di turisti dotati di auto nomi mezzi mobili di soggiorno è disciplinata dai regolamenti comunali.


(1) Periodo cosi sostiuito dall'articolo 1, comma 66, lettera g) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(2) Periodo cosi sostiuito dall'articolo 1, comma 66, lettera h) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(3) Alinea cosi sostiuita dall'articolo 1, comma 66, lettera i) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.


 

Art. 15

Classificazione.

1. I campeggi sono contrassegnati con 4, 3, 2 ed 1 stella, in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione e alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. La classificazione è effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti obbligatori e fungibili elencati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle, in rapporto al servizio offerto, all'ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative culturali e sportive. La classificazione è effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti obbligatori e fungibili elencati nelle tabelle A e C allegate alla presente legge.

3. Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di 30 piazzole e svolgono la propria attività, integrata anche con attività extraturistiche, a supporto del turismo cameristico itinerante rurale ed escursionisti.

4. I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo- inverno e sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero corso dell'anno.

5. La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza dal 10 gennaio. Per le nuove ricettive all'aria aperta attivate durante il quinquennio e per le aziende soggette a riclassificazione, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

[6. Le operazioni di classifica delle aziende ricettive all'aria aperta devono essere espletate nel semestre precedente l'anno d'inizio del quinquennio di validità della classificazione stessa.] (1)

[7. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.] (1)

[8. Per le aziende ricettive all'aria aperta in attività la classificazione viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile o del terreno interessato e degli elementi denunciati.] (1)

[9. Per le nuove aziende ricettive all'aria aperta la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnato in via definitiva a seguito di accertamento da parte del Comune.] (1)

[10. Qualora durante il quinquennio intervengono notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva all'aria aperta o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda ricettiva stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, di ufficio, o a domanda, alla revisione della classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.] (1)

[11. In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnata, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia al Comune nel cui territorio è sita l'azienda ricettiva per l'adozione del provvedimento dl classifica.] (1)

[12. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 19, primo comma, lettera a) della L.R. del 29 maggio 1980, n. 54. I Comuni provvederanno alla classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta tenendo presenti i requisiti indicati nella presente legge.] (1)

[13. Ogni provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune competente per territorio con deliberazione della Giunta Comunale entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.] (1)

[14. Entro lo stesso termine il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica.] (1)

[15. Il provvedimento di classifica viene trasmesso alla Provincia competente per territorio per l'approvazione.] (1)

[16. Il provvedimento di classifica è comunicato agli interessi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata nel Foglio annunzi legali della Provincia.] (1)

[17. Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, la Provincia trasmette alla Regione gli elenchi delle aziende ricettive classificate e, separatamente, quelle delle aziende ricettive per le quali siano stati presentati i ricorsi.] (1)

[18. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per provincia, contenenti le classificazioni divenute definitive.] (1)

[19. La Regione provvede, altresì, all'invio degli elenchi delle aziende ricettive classificate all'Ente nazionale per il turismo.] (1)

[20. Il titolare di una azienda ricettiva all'aria aperta, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture, degli impianti o dei servizi, tali che l'azienda ricettiva possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione al Comune competente per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti.] (1)


(1) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 70, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.


 

Art. 16

Sanzioni.

1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, compresa la pubblicazione, con qualsiasi mezzo, di attrezzature non conformi a quelle esistenti, di una classificazione o di una denominazione diversa dal complesso ricettivo come indicato nella segnalazione certificata di inizio attività, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da mille a tremila euro. (1) In caso di reiterata violazione il Sindaco dispone la cessazione dell'attività. (2)

[2. Al titolare dell'azienda ricettiva, che non abbia ottemperato all'obbligo della denuncia di cui al comma 10 dell'art. 15 della presente legge, viene revocata l'autorizzazione all'esercizio. L'autorizzazione può nuovamente essere concessa previa classificazione dell'azienda ricettiva allorché siano stati adempiuti gli obblighi relativi.] (3)

3. L'allestimento o l'esercizio a scopo di lucro di un complesso ricettivo all'aria aperta senza la relativa segnalazione certificata di inizio attività comporta una sanzione pecuniaria, a carico del gestore odi chi comunque risulta responsabile della gestione, da tremila a dieci mila euro e la immediata chiusura del complesso. (4)

4. Ai titolari delle attività di cui alla presente legge, che non forniscano le informazioni di cui all'art. 11 della presente legge o non consentano gli accertamenti occorrenti ai fini della classificazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00; in caso di rinnovato invito e di persistenza nel rifiuto, il Comune dispone la sospensione dell'attività fino à quando l'interessato non abbia ottemperato. (5)

5. Il titolare dell'autorizzazione che non ottemperi agli obblighi previsti dalla legge 25 agosto 1991, n. 284 e relativo D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del turismo e dello spettacolo di cui al precedente art. 11, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire un milione.

6. Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di assicurazione per rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni.

7. Al titolare dell'autorizzazione che non esponga al pubblico le tariffe e i prezzi denunciati si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire un milione. Il titolare di autorizzazione, che applichi tariffe a prezzi superiori a quelli regolarmente denunciati, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni; in questo caso, se recidivo, può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione.

8. Il titolare dell'autorizzazione che consenta il soggiorno ad un numero di turisti superiore a quello previsto dalla capacità ricettiva degli impianti è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire due milioni; nel caso di recidiva può essere disposta la revoca della concessione.

9. Chiunque eserciti campeggio mobile organizzato senza l'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire un milione.

10. Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono riscosse dalle competenti amministrazioni comunali che le incamerano quale provvista di mezzi finanziari per far fronte alle attribuzioni ad esse conferite con la presente legge.


(1) Periodo cosi sostiuito dall'articolo 1, comma 66, lettere l) e n) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(2) Periodo cosi sostiuito dall'articolo 1, comma 66, lettera m) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(2) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 66, lettera o) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(4) Comma cosi sostiuito dall'articolo 1, comma 66, lettera p) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(5) Comma cosi sostiuito dall'articolo 1, comma 66, lettere q) e r) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.


 

Art. 17

Norme transitorie.

1. La presente legge si applica anche ai complessi ricettivi all'aria aperta già in attività e regolarmente autorizzati.

2. Il Comune provvede alle eventuali modifiche dell'autorizzazione in atto in relazione alle norme di cui alla presente legge in occasione del primo rinnovo della stessa.

3. Nei complessi ricettivi che non possiedano i requisiti previsti dalla presente legge, stante la finalità di pubblico interesse e di utilità sociale, dovranno essere attuati i necessari adeguamenti anche gradualmente, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa legge, previo rilascio della relativa autorizzazione da parte del Comune, anche in deroga alle normative urbanistiche, limitatamente ai dovuti adeguamenti previsti dalla presente legge.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le aziende turistiche all'aria aperta devono in ogni caso comunicare ai Comuni competenti gli elementi e la documentazione richiesta ai fini della classificazione.


 

Art. 18

Adeguamento urbanistico.

1. Nel caso in cui insediamenti ricettivi, già autorizzati e funzionanti ai sensi della precedente legge 28 marzo 1958, n. 326, insistono su un'area dello strumento urbanistico destinato ad uso diverso dalla ricettività produttiva turistica, i Comuni, entro 365 giorni alla entrata in vigore della Presente legge, adottano una variante allo strumento urbanistico vigente, per destinare nel rispetto degli indirizzi di cui alla L.R. n. 14 del 1982, le aree già in uso di detti insediamenti a zone di produttività turistica per complessi ricettivi all'aria aperta, purché:

a) non si tratti di insediamenti realizzati o ampliati dopo l'opposizione del vincolo di cui alla legge n. 431 del 1985, con efficacia sulle aree in questione;

b) non si tratti di insediamenti in contrasto con le destinazioni e le normative dei piani paesistici o urbanistico-territoriali di cui alla L.R. n. 431 del 1985;

c) i proprietari si impegnino, con atto unilaterale di obbligo, ad adeguare l'impianto alle prescrizioni della presente legge entro 24 mesi dall'approvazione della variante, pena la revoca della autorizzazione e l'automatica conversione della destinazione urbanistica dell'area interessata al regime di zona agricola secondo gli indirizzi della L.R n. 14 del 1982.

2. In sede di formazione di detta variante, oltre che alle aree già in uso ed autorizzate nella licenza d'esercizio dei complessi già funzionanti, la destinazione a ricettività turistica all'aria aperta può essere estesa ad aree ad esse adiacenti, non ricadenti nelle situazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, nella misura massima del 20% della superficie attuale dei complessi adiacenti in funzione, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge, con la esclusione tassativa di nuovi posti equipaggio o allestimenti stabili, e con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità abitative già in esercizio al fine di sopprimere la capacità produttiva dell'azienda già autorizzata e funzionante.


 

Art. 19

Abrogazione.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli art. 3, 5, 6 e 13, nonché i riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta, contenuti negli art. 1, 4, 7, 9, 10, 22, 23, 24 e relativi allegati della L.R. 15 marzo 1984, n. 15.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 26 marzo 1993

Clemente di San Luca